Danno all’immagine: l’azione è improponibile per i fatti commessi prima del codice di giustizia contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 180 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di danno all’immagine della pubblica amministrazione, il tempus commissi delicti individua la disciplina applicabile ratione temporis, non già la data dell’accertamento giudiziale del reato. Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 174/2016, l’azione resta circoscritta ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I, cod. pen., ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2001 e dell’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009. L’art. 51, comma 7, c.g.c. non ha efficacia retroattiva e non estende l’azionabilità ai reati diversi da quel catalogo commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30-ter, cit., rientrando la scelta di limitare i presupposti dell’azione nella discrezionalità del legislatore.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio l’ex assessore del Comune di Pachino per sentirlo condannare al risarcimento del danno all’immagine dell’ente, quantificato in euro 10.000,00. L’azione traeva origine dalla notizia dell’arresto del convenuto, avvenuto il 2 settembre 2010, mentre intascava una somma di denaro quale corrispettivo del proprio illecito interessamento presso il Comune per la pronta liquidazione di un credito vantato da un’imprenditore.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 4 febbraio 2019, lo condannava per il delitto di concussione. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 15 giugno 2023, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2023, riqualificava il fatto come traffico illecito di influenze ex art. 346-bis, terzo comma, cod. pen., confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo succedutosi nel tempo: l’art. 7 della legge n. 97/2001 limitava l’azione per danno all’immagine ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (Capo I, Titolo II, Libro II, cod. pen.); il cosiddetto “lodo Bernardo” (art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009) ha ribadito tale limite; il D.Lgs. n. 174/2016, abrogando l’art. 7 citato e il primo periodo del comma 30-ter, ha introdotto l’art. 51, comma 7, c.g.c., che consente l’azione per i delitti commessi in danno delle pubbliche amministrazioni.
La giurisprudenza contabile ha però precisato che l’eventuale ampliamento del novero dei reati opera solo per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile. Le Sezioni Riunite, con la sentenza n. 3/2026/QM/PROC, pur interpretando estensivamente l’art. 51, comma 7, c.g.c., non hanno affrontato il profilo della perseguibilità per condotte anteriori al codice.
Nel caso di specie, il reato è stato commesso tra il 18 giugno e il 2 settembre 2010, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 174/2016. Poiché la modifica riguarda norme di natura sostanziale, trova applicazione il principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi. Ne consegue che l’azione, promossa per un delitto diverso da quelli del catalogo di cui al Capo I, deve essere dichiarata improponibile.
La Corte dichiara, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Procura, poiché la scelta di restringere i casi di azionabilità del danno all’immagine rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta arbitraria o irragionevole, anche alla luce della tutela penale apprestata per le condotte anteriori.
Nota della Redazione
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