Interessi accessori liquidabili solo su espressa domanda di parte (Cass. civ. Sez. II n. 4186 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi — a differenza di quanto avviene per la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui costituiscono componente necessaria — hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono. Pertanto, siano essi corrispettivi, compensativi o moratori, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi, dovuti indipendentemente dalla mora e dall’inadempimento, con conseguente tardività della domanda di interessi moratori formulata solo in appello.
Il Fatto
La vicenda origina da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. I promissari acquirenti avevano convenuto in giudizio i promittenti venditori, che a loro volta avevano chiesto la risoluzione del contratto per colpa del promissario acquirente. In primo grado erano state rigettate sia la domanda di risoluzione sia quella di trasferimento ex art. 2932 cod. civ., proposta dal promissario e, con separata citazione, da un suo congiunto; le due cause erano state riunite.
La Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’impugnazione, riformò la decisione di primo grado e trasferì agli appellanti parti distinte di un fabbricato, subordinando l’effetto traslativo al pagamento di una somma determinata, oltre interessi al tasso legale dalla domanda. Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale disposto il pagamento degli interessi in assenza di domanda. La Suprema Corte ritiene il motivo fondato.
Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono. Questa autonomia li distingue dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nella quale gli interessi integrano una componente necessaria. Ne deriva che gli accessori possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., soltanto su espressa domanda della parte.
La Corte precisa il criterio operativo in caso di domanda generica: se la parte non specifica la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi. Questi sono dovuti indipendentemente dalla mora e dall’inadempimento, perché fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano gli interessi di mora. Da ciò consegue la tardività della domanda di interessi moratori avanzata solo in appello. Il Collegio richiama sul punto Sez. VI n. 36659 del 2021, cui si affiancano i precedenti conformi Cass. n. 18292 del 2016 e Cass. n. 4423 del 2004.
Nel caso concreto non consta alcuna domanda in tal senso. La Corte respinge l’argomento difensivo dei controricorrenti: è vero che con l’originaria domanda di risoluzione i venditori non avrebbero potuto chiedere gli interessi, ma successivamente, quando i ricorrenti avanzarono la domanda ex art. 2932 cod. civ., in quella sede andava formulata, sia pure in subordine, la richiesta degli accessori.
Gli altri motivi — che investono, sotto angolature diverse, il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 1282, 1224 e 1499 cod. civ. — ruotano attorno alla medesima questione e restano assorbiti. Ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con eliminazione della statuizione sugli interessi. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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