Revoca nulla osta stagionale e divieto di subentro del datore di lavoro estraneo alle quote (TAR Basilicata n. 133 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022, conv. in L. n. 122/2022 impone la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del visto di ingresso al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi, senza che residui alcun margine discrezionale in capo all’Amministrazione. La norma non prevede la possibilità del subentro di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda di nulla osta: un simile mutamento comprometterebbe l’assetto delle quote di ingresso e l’efficacia dei controlli amministrativi. Ne consegue che, ove l’accertamento ispettivo evidenzi elementi ostativi, la revoca del nulla osta è legittima e non necessita, ai fini cautelari, di un’ulteriore valutazione prognostica sull’esito del giudizio di merito.
Il Fatto
Alcuni cittadini stranieri impugnavano i provvedimenti con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Matera aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale, rilasciato su istanza di un’impresa agricola, a seguito di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dall’Ispettorato del Lavoro. I ricorrenti chiedevano l’annullamento dei provvedimenti di revoca e, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. A sostegno del gravame deducevano l’illegittimità della revoca e la possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro nell’ambito del medesimo rapporto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, delibata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto il ricorso privo di sufficiente fumus boni juris, evidenziando come la revoca del nulla osta trovi fondamento nella disciplina di cui all’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022, conv. in L. n. 122/2022.
La norma, richiamata dal Collegio, stabilisce che il nulla osta al lavoro subordinato e il visto di ingresso vanno revocati “al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi”. Nella specie, tale accertamento era stato compiuto dagli organi ispettivi e riportato nei provvedimenti impugnati, sicché la revoca risultava ancorata a un presupposto tipico e non appariva manifestamente illegittima in sede di sommaria delibazione.
Il Collegio ha poi valorizzato la circostanza che i provvedimenti di revoca erano stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, risalente al 4 marzo 2025, con ciò escludendo profili di violazione delle garanzie partecipative.
Infine, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, e in particolare TAR Liguria, Sez. I, n. 789 del 19.11.2024, secondo cui l’art. 42 del D.L. n. 73/2022 non ammette il mutamento del datore di lavoro originario, perché tale sostituzione comporterebbe alterazioni nella distribuzione delle quote di ingresso e complicazioni nei controlli amministrativi. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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