Sostituzione di dirigente sanitario e indennità sostitutiva senza mansioni superiori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2876 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale, disposta ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non configura svolgimento di mansioni superiori, perché avviene nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, riferibile al solo personale non dirigenziale. Al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo l’indennità sostitutiva prevista dalla disciplina collettiva. La prosecuzione dell’incarico oltre il termine massimo previsto per la copertura del posto vacante non muta il quadro: l’indennità è adeguatamente remunerativa e resta esclusa l’applicazione dell’art. 36 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente di primo livello del ruolo sanitario, ha chiesto il riconoscimento delle mansioni di direttore responsabile di secondo livello, asseritamente svolte senza interruzione dal 1995 al 2006 su posto vacante della farmacia ospedaliera, poi messo a concorso. La domanda era diretta alla condanna della struttura sanitaria al pagamento delle differenze retributive, al netto dell’indennità forfettaria lorda di sostituzione, oltre al risarcimento dei danni, alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Lecce, in sede di gravame, ha confermato la decisione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; la struttura sanitaria ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 99 cod. proc. civ., per asserita omessa pronuncia sull’accertamento delle mansioni superiori, nonché per omesso esame di un fatto decisivo. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: il giudice d’appello ha ritenuto provato lo svolgimento dell’incarico nei termini dedotti, ma ha escluso che esso integrasse mansioni superiori e che fosse applicabile l’art. 2103 cod. civ. Le censure non si confrontano con queste ragioni.
Il secondo motivo invocava l’omessa e contraddittoria motivazione e l’inapplicabilità dei principi di una pronuncia del 2017. La Corte ha rilevato, in primo luogo, l’erronea indicazione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., inutilizzabile in presenza di doppia conforme; irrilevante, a tal fine, l’intervento volontario dell’associazione sindacale in appello. Nel merito il mezzo è risultato infondato.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ribadito in una pronuncia del 2023, e ha ribadito che la sostituzione non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nel ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al sostituto spetta solo l’indennità sostitutiva, senza che rilevi la prosecuzione oltre il termine previsto per la copertura del posto vacante: l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 sancisce l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 cod. civ., e l’art. 52 del medesimo decreto è riferibile al solo personale non dirigenziale.
La Corte ha poi escluso che il pagamento della sola indennità sostitutiva determini una disparità di trattamento rispetto ai dirigenti nominati all’esito della procedura selettiva, poiché la diversità dei presupposti e della procedura impedisce di considerare equivalenti le due situazioni. Il terzo motivo, sulla interpretazione dell’art. 18 del C.C.N.L. del 2000, è stato dichiarato manifestamente infondato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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