Bancarotta documentale: dolo specifico non desumibile dal mero inadempimento contributivo (Cass. pen. Sez. V n. 12617 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale per occultamento delle scritture contabili, il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori non può essere desunto dalla sola complessiva condotta decettiva dell’imprenditore, né dal mancato versamento degli oneri contributivi, la cui debenza sia stata già accertata dall’ente previdenziale. La fattispecie di cui all’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. è autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta delle scritture, integrando quest’ultima un reato a dolo generico e presupponendo un accertamento sui libri effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari. Quanto al fallimento per operazioni dolose, il dolo generico richiesto dall’art. 223, comma 1, legge fall. si sostanzia nella consapevolezza e volontà della natura dolosa dell’operazione e nella prevedibilità del dissesto come suo effetto, non essendo necessaria la rappresentazione dell’evento fallimentare.

Il Fatto

La Corte di Appello di Milano confermava la condanna di primo grado del ricorrente, quale presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, per i delitti di cui agli artt. 223, comma 2, n. 2 e 216, comma 1, n. 2, legge fall. Gli era contestato di aver cagionato il fallimento mediante operazioni dolose, consistite nella sistematica omissione del pagamento di oneri fiscali e contributivi, e di aver omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché la redazione dei bilanci.

L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la inosservanza della legge penale e vizi di motivazione. Sosteneva, in particolare, che la cooperativa era stata legittimamente costituita come artigiana e che il debito contributivo era sorto solo a seguito della riqualificazione operata dall’INPS; quanto alla bancarotta documentale, eccepiva l’assenza del dolo specifico, essendo le scritture state sequestrate dall’autorità giudiziaria.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ha rigettato il primo motivo, con cui si contestava la condanna per il fallimento cagionato da operazioni dolose. La Corte ha premesso che, sebbene il socio di una cooperativa artigiana possa essere qualificato come lavoratore autonomo, la corretta qualificazione del rapporto dipende dalle modalità concrete di svolgimento della prestazione. Quando il prestatore opera sotto il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il rapporto va inquadrato come subordinato ai sensi dell’art. 2094 cod. civ., con conseguente obbligo della società di versare i contributi.

Nel caso di specie l’INPS aveva accertato che i soci svolgevano un’attività connotata dall’eterodirezione, essendo stati indotti a sottoscrivere una scrittura privata per essere qualificati come artigiani autonomi pur continuando a operare come dipendenti. La Corte ha evidenziato che la forma cooperativa era stata scelta proprio per evitare il versamento dei contributi, circostanza riferita dallo stesso ricorrente, che poteva prevedere il sorgere della rilevante posizione debitoria.

Quanto all’elemento soggettivo, è stato ribadito che il reato di fallimento conseguente a operazioni dolose integra un’ipotesi a sfondo preterintenzionale, in cui l’onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione della volontà dell’operazione e dell’astratta prevedibilità del dissesto (Sez. 5, n. 17690 del 2010; Sez. 5, n. 11945 del 1999; Sez. 5, n. 45672 del 2015).

La Corte ha invece accolto le doglianze sulla bancarotta fraudolenta documentale. Il delitto contestato consisteva nell’omessa tenuta delle scritture, ipotesi per la quale è necessario il dolo specifico di pregiudizio ai creditori. La Corte ha ricordato che l’occultamento costituisce una fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta, che integra invece un reato a dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 2020; Sez. 5, n. 26379 del 2019).

Le decisioni di merito non hanno speso una motivazione adeguata sulla sussistenza del dolo specifico. Non è chiaro se le scritture esistessero e se fossero state sequestrate. Anche ammesso il sequestro, non è sufficiente che l’imputato non ne abbia chiesto la restituzione, trattandosi di condotta sorretta dalla mera colpa, peraltro replicabile dal curatore. Il dolo non può desumersi dalla sola complessiva condotta decettiva dell’imprenditore, tanto più che questa si è estrinsecata nel mancato versamento di contributi la cui debenza era già stata accertata dall’INPS.

Pertanto la sentenza è stata annullata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. L’accoglimento di tale motivo ha comportato l’assorbimento del terzo motivo sul trattamento sanzionatorio, mentre il ricorso è stato rigettato nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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