Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e fissazione udienza di merito in materia di graduatorie AFAM (TAR Puglia, Sez. I, n. 650 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., è disposta dal Presidente quando la notificazione nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio. In tal caso, il Tribunale può altresì fissare, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la pubblica udienza di trattazione del merito, qualora le esigenze della parte ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per la formazione della graduatoria d’istituto AFAM102, indetta dall’Accademia di Belle Arti di Foggia. Il ricorso, notificato a un solo controinteressato, mira all’annullamento della selezione e alla sua integrale rinnovazione. Il Tribunale ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla selezione, la cui individuazione risultava difficoltosa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito, fissando l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Considerata la notifica del ricorso a un solo controinteressato, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione. Vista la richiesta della parte ricorrente, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.
Il Tribunale ha quindi prescritto le modalità della pubblicazione, che deve avvenire sul sito istituzionale dell’Accademia, in un’apposita sezione denominata “Atti di notifica”. Ha altresì stabilito i termini perentori per la trasmissione della richiesta di pubblicazione e per il deposito della prova dell’avvenuta pubblicazione, pena l’improcedibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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