Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale (TAR Calabria n. 1137 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, non potendo il ricorrente conseguire alcuna ulteriore utilità. La declaratoria di cessazione non esonera tuttavia il giudice dal decidere sulle spese processuali, che vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale. Occorre pertanto valutare se, in assenza del provvedimento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto e il ricorrente sarebbe risultato vittorioso. Il riscontro tardivo, intervenuto dopo la scadenza del termine per evadere l’istanza e dopo la notifica del ricorso, senza che l’amministrazione alleghi ragioni di scusabilità del ritardo, giustifica la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese, con distrazione in favore del difensore.
Il Fatto
Il ricorrente riceveva una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dall’agente della riscossione, con richiesta di pagamento di carichi affidati da varie amministrazioni e riportati in pregresse cartelle di pagamento, asseritamente notificate. Con nota trasmessa a mezzo pec, il contribuente chiedeva l’accesso ai documenti amministrativi: copia delle cartelle elencate con prova della notifica, eventuali successive intimazioni di pagamento e ogni altro atto di riscossione munito di relata.
Non pervenendo alcun riscontro, il ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio-rigetto. Nelle more del giudizio l’Agenzia forniva la documentazione richiesta. Con memoria il ricorrente rilevava la piena soddisfazione della pretesa e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese con distrazione, essendo il riscontro intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’ostensione in corso di giudizio dei documenti richiesti con l’istanza di accesso determina la cessazione della materia del contendere (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 20.4.2023, n. 250). Di tale esito il giudice prende atto, essendo la pretesa del ricorrente pienamente soddisfatta.
La cessazione, tuttavia, non priva il giudice del potere-dovere di pronunciarsi sulle spese processuali. Il Collegio richiama il principio per cui, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione può essere dichiarata quando la pretesa risulta soddisfatta in mancanza di deduzioni contrarie, ma ciò non esonera dall’applicare i principi della soccombenza virtuale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7.3.2024, n. 1527).
Su tale base il giudice verifica la condotta dell’amministrazione. L’istanza di accesso risulta consegnata, il ricorso è stato notificato il 20.4.2024 e la sopravvenuta comunicazione di riscontro è intervenuta in un lasso di tempo significativamente successivo sia alla scadenza del termine per evadere l’istanza sia alla notifica e al deposito del ricorso.
L’Agenzia non ha evidenziato elementi utili a rendere scusabile il ritardo, né si è costituita. Il ricorso, in assenza del provvedimento sopravvenuto, sarebbe stato pertanto accolto. Ne consegue la condanna dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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