Il mancato rispetto del termine di 120 giorni legittima l’ottemperanza e la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3780 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112 c.p.a. è fondata quando l’amministrazione, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non abbia dato esecuzione al giudicato. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna all’amministrazione un termine per provvedere, disponendo sin da ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio con accredito della somma complessiva di 1.500,00 euro. La sentenza, notificata all’amministrazione il 20 febbraio 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione ad eseguire la sentenza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero il 20 febbraio 2024 ed era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 28 aprile 2026, dopo che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso, rendendo così attuale l’interesse della ricorrente ad agire per l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha accolto la domanda, condannando il Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente. Il commissario, che opererà come organo ausiliario del giudice, è stato incaricato di porre in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni dalla richiesta della parte, potendo ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del citato decreto legge. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in 800,00 euro, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Nel quantificare la somma, il TAR ha tenuto conto del carattere seriale della questione, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221 in ordine all’entità delle somme da liquidare per cause che non presentano specifiche questioni di fatto e di diritto.
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Nota della Redazione
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