Sottoscrizione a stampa degli atti impositivi e sanzioni per abuso del processo (Cass. civ. Sez. V n. 17590 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’autografia della sottoscrizione non costituisce requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, e quindi degli atti impositivi, quando i dati esplicitati nel contesto documentativo consentano di accertare la sicura attribuibilità dell’atto a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive. Il principio opera anche per i tributi regionali e comunali, in forza dell’art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La costituzione del contribuente sana ogni invalidità dell’atto per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., applicabile agli atti tributari per effetto del rinvio contenuto nell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis cod. proc. civ., integra una ipotesi di abuso del processo che giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., salvo valutazione delle peculiarità del caso concreto.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui un Comune ha richiesto a una società il pagamento dell’IMU per l’anno 2013. La società propone ricorso deducendo, in via preliminare, il difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo e, nel merito, l’errata individuazione dell’immobile assoggettato ad imposizione.
La Commissione tributaria provinciale respinge il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio conferma la pronuncia di primo grado, ritenendo che la costituzione del contribuente sani ogni invalidità, che la tempestiva proposizione del ricorso determini la sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo e che la documentazione di primo grado confermi l’impostazione dell’atto impositivo. La società ricorre in cassazione con due motivi; il Comune si costituisce con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il consigliere delegato ha proposto la definizione anticipata del giudizio per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. La ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo la decisione del ricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo l’impossibilità di correlare logicamente la censura alla motivazione. La Corte dichiara il motivo in parte inammissibile, perché la censura non coglie la ratio decidendi, e in parte infondato. La motivazione risulta ben sviluppata, coerente e in linea con gli orientamenti di legittimità.
La Corte ribadisce che l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati del contesto documentativo consentano di accertare la sicura attribuibilità dell’atto, nella specie non contestata, al suo autore. Il principio trova applicazione anche agli atti relativi ai tributi regionali e comunali, stante la previsione dell’art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, con richiamo a Cass. Sez. V n. 27022 del 2023 e ai conformi Cass. Sez. V n. 12756/2019 e Cass. Sez. 6-5 n. 20628/2017.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella diversa ubicazione dell’immobile. Il motivo è dichiarato inammissibile perché relativo a censura in fattispecie di doppia conforme, avendo la Commissione regionale confermato la ricostruzione in fatto del giudice di primo grado, senza che il ricorrente abbia indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni allegandone la diversità, con richiamo a Cass. Sez. 3 n. 5947/2023 e Cass. Sez. 1 n. 26774/2016.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza. Essendo la decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, trovano applicazione le previsioni dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., che l’art. 380-bis cod. proc. civ. riconduce a una ipotesi di abuso del processo. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 28540/2023, Cass. Sez. Un. n. 27195/2023 e Cass. Sez. Un. n. 36069/2023, escludendo automatismi non compatibili con una lettura costituzionalmente orientata: l’applicazione concreta delle sanzioni resta affidata alla valutazione del caso di specie. Il ricorso, privo di peculiarità, non giustifica un diverso esito.
Nota della Redazione
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