Cassazione civile, Sez. 5, ordinanza n. 4787 del 03.03.2026 (Cass. civ. Sez. 5 n. 4787 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, anche quando la cassazione sia avvenuta per vizio di motivazione e non per violazione di legge, è comunque tenuto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., a uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di legittimità. Ne consegue che la sentenza rescissoria è viziata se, riesaminando i fatti, non si attiene alle indicazioni fornite dalla pronuncia rescindente per eliminare i difetti argomentativi riscontrati. In materia di accertamento bancario, la semplice registrazione in contabilità della movimentazione non è sufficiente a superare la presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, essendo onere del contribuente dimostrare il titolo del versamento o l’origine della provvista, provando che si tratta di operazioni non imponibili o già computate nella determinazione del reddito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva cinque avvisi di accertamento nei confronti di due società operanti nel settore agrumicolo, sulla base di verifiche fiscali che avevano controllato le movimentazioni dei conti correnti bancari intestati alle società. Le contribuenti impugnavano gli atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva i ricorsi, annullando gli avvisi. Le decisioni venivano confermate in appello dalla Commissione Tributaria Regionale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14043/2014, cassava le pronunce di secondo grado con rinvio, accogliendo il motivo concernente il difetto di motivazione in ordine al disconoscimento dell’accertamento presuntivo dei versamenti e prelevamenti bancari. Nel giudizio rescissorio, la CTR rigettava nuovamente gli appelli dell’Ufficio, confermando l’annullamento degli avvisi. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso erariale per presunto difetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c. (nel testo anteriore al d.lgs. n. 149/2022), ritenendo che l’esposizione dei fatti di causa fosse idonea a consentire la comprensione della vicenda processuale e l’individuazione del thema decidendum del giudizio rescissorio.
Nel merito, è stato accolto il primo motivo, con il quale si denunciava la violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. La Corte ha rammentato che i poteri del giudice del rinvio differiscono a seconda che la cassazione sia avvenuta per violazione di legge ovvero per vizio di motivazione. In questo secondo caso, il giudice del rinvio è investito del potere di valutare liberamente i fatti e di indagare su altri elementi, ma è comunque vincolato a quanto statuito dalla Corte di legittimità.
Nella fattispecie, la sentenza rescindente aveva indicato che, per superare la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la contribuente avrebbe dovuto provare a quali specifiche operazioni si riferissero i versamenti e i prelevamenti contestati, dimostrando il titolo del versamento o l’origine della provvista. La CTR, invece, si era limitata a richiamare genericamente la CTU e a qualificare le movimentazioni come “meri flussi finanziari”, senza indagare sull’origine della provvista e senza chiarire se si trattasse di operazioni non imponibili o già computate nel reddito.
Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente e non conforme allo statuto del giudizio di rinvio, poiché la mera registrazione in contabilità di una movimentazione bancaria non è di per sé idonea a superare la presunzione legale. Il secondo e terzo motivo sono rimasti assorbiti dall’accoglimento del primo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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