Danno alla persona: rendita vitalizia non è obbligo del giudice (Cass. civ. Sez. III n. 34661 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del danno permanente alla persona sotto forma di rendita vitalizia, ai sensi dell’art. 2057 cod. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, non un obbligo. La norma attribuisce al giudice la facoltà di scegliere tale forma risarcitoria, imponendogli l’adozione di “opportune cautele”, e non un diritto della parte a ottenerla in luogo della capitalizzazione. La censura che imputi al giudice di non avere applicato l’art. 2057 cod. civ. è pertanto inammissibile quando non risulti che tale alternativa sia stata oggetto di specifica richiesta nel giudizio di merito. Allo stesso modo, la compensatio lucri cum damno opera solo se il vantaggio patrimoniale ricollegabile al fatto dannoso sia certo nel suo verificarsi e determinato nel suo ammontare.

Il Fatto

Un’Azienda sanitaria locale impugna per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’aveva condannata a corrispondere un’ulteriore somma ai genitori di un minore, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale, a titolo di risarcimento dei danni riportati dal figlio per le gravissime lesioni cerebrali conseguite a una sofferenza ipossica intra partum.

La ricorrente deduce due motivi: la mancata decurtazione, dall’importo liquidato per la perdita della capacità lavorativa, della pensione di invalidità civile che il minore avrebbe percepito in futuro, e l’erroneo ricorso al criterio della capitalizzazione anziché alla rendita vitalizia, in assenza di un attendibile coefficiente di aspettativa di vita.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La Corte rileva che la censura si dirige contro la ratio della decisione impugnata, la quale ha escluso la compensatio lucri cum damno perché il riconoscimento dell’indennizzo, a decorrere dal diciottesimo anno di età, non risulta certo nel suo verificarsi né nel suo esatto ammontare. La valutazione anticipata presuppone un vantaggio determinato o determinabile, condizione che nella specie non ricorre.

Sul punto il Collegio si allinea a un orientamento consolidato, richiamando la Sez. Un. n. 12567 del 22.05.2018 e le ordinanze della Sez. III n. 29815 del 19.11.2024 e n. 2778 del 31.01.2019. La ricorrente aveva invocato la giurisprudenza che ammette la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione, ma trascura che il giudice del merito deve comunque riscontrare la sussistenza e la misura del vantaggio sulle risultanze istruttorie.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Richiamando l’art. 2057 cod. civ., la Corte ricorda che la rendita vitalizia era tradizionalmente finalizzata a realizzare una tendenziale corrispondenza tra permanenza del danno e permanenza del risarcimento, ma che essa “configura la liquidazione non come diritto della parte, ma come facoltà del giudice”. Trattandosi di esercizio di un potere discrezionale, la sua mancata applicazione non integra alcun eccesso di potere.

Il Collegio valorizza inoltre un dato processuale decisivo: nel giudizio di merito non risulta alcuna specifica richiesta di adottare la rendita in alternativa alla comune capitalizzazione. La ricorrente censura, in sostanza, un potere che il giudice di appello non ha mai esercitato. Il tema delle “opportune cautele” che accompagnano la rendita resta perciò estraneo al giudizio.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e distrazione in favore dell’avvocato antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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