Obbligo dichiarativo degli investimenti esteri anche se infruttiferi (Cass. civ. Sez. 5 n. 12370 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di monitoraggio fiscale, l’obbligo di indicazione in dichiarazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all’estero, previsto dall’art. 4 d.l. n. 167/1990, sussiste a prescindere dall’intermediazione di banche nazionali o da circuiti bancari, dalla natura fruttifera o infruttifera degli investimenti e dal fatto che i dati siano già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. Tale obbligo, infatti, è funzionale ad agevolare il controllo sulle dichiarazioni dei redditi. La presunzione di fruttuosità delle attività detenute all’estero è iuris tantum: la prova contraria incombe sul contribuente e consente di evitare la ripresa a tassazione dei frutti, ma non esclude l’obbligo dichiarativo. Le circolari interpretative dell’Agenzia delle entrate non possono limitare nel tempo la portata dell’obbligo legale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un atto di irrogazione di sanzioni per complessivi Euro 41.622,50, per l’omessa indicazione nelle dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2007 al 2010 di partecipazioni in società estere, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 167/1990. I contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, deducendo l’illegittimità delle sanzioni per l’inapplicabilità degli artt. 4 e 6 del d.l. n. 167/1990, trattandosi di finanziamenti infruttiferi e di atti relativi già noti all’Amministrazione. La CTP rigettava il ricorso.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, Sezione Staccata di Mestre, accoglieva invece l’appello del contribuente sulla base di tre ragioni: l’avvenuto utilizzo di bonifici bancari, la conoscenza dei dati in capo all’Agenzia e la natura infruttifera degli investimenti, ritenendo applicabile l’obbligo dichiarativo degli investimenti infruttiferi solo a decorrere dalla circolare n. 45E del 2009. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso erariale sollevata dal contribuente, il quale sosteneva che l’Agenzia non avesse contestato tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata. La terza ratio, relativa alla tutela dell’affidamento, era stata, secondo la Corte, erroneamente perimetrata dal contribuente: la sentenza della CTR, letta complessivamente, la riferiva chiaramente all’applicazione dell’art. 4 d.l. n. 167/1990 e alle perplessità sull’utilizzo della circolare del 2009, non alla tutela dell’affidamento.
Con il primo motivo, l’Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 1, 4 e 5 del d.l. n. 167/1990 e la falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, legge n. 212/2000, contestando la sentenza impugnata laddove aveva escluso l’obbligo dichiarativo per i soggetti che si avvalgono di intermediari bancari e per i dati già in possesso dell’Amministrazione. Il motivo è stato ritenuto fondato su entrambi i profili: gli obblighi del contribuente e quelli degli intermediari hanno oggetto e ampiezza diversi, e l’obbligo dichiarativo non è escluso dalla previa conoscenza dei dati, essendo funzionale ad agevolare il controllo sulle dichiarazioni.
Con il secondo motivo, l’Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 4, 5 e 6 del d.l. n. 167/1990 per l’esclusione dell’obbligo di compilazione del quadro RW in ragione della natura infruttifera degli investimenti. La Corte ha ribadito che l’obbligo di indicazione delle disponibilità estere sussiste indipendentemente dalla loro fruttuosità. La presunzione di fruttuosità di cui all’art. 6 è una presunzione relativa, superabile dal contribuente solo con la prova contraria, che può evitare la ripresa a tassazione dei frutti, senza alcuna efficacia sull’obbligo dichiarativo. Le circolari interpretative dell’Agenzia non sono idonee a condizionare l’applicazione della norma.
In accoglimento integrale del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, Sezione Staccata di Mestre, in diversa composizione, per il nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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