Cessione di quote societarie e conferimento d’azienda: non è abuso del diritto se sussistono valide ragioni extrafiscali (Cass. civ. Sez. 5 n. 19709 del 13.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con specifiche disposizioni, di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Il divieto non opera, tuttavia, quando le operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. Il carattere abusivo di un’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, anche di ordine organizzativo o gestionale. La prova del disegno elusivo e delle modalità di manipolazione degli schemi negoziali incombe sull’Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione con il quale contestava, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, la realizzazione di una cessione d’azienda con immobile attuata per il tramite di due distinti negozi: il conferimento di un ramo d’azienda in una società di nuova costituzione e la successiva cessione delle quote di quest’ultima. L’operazione era stata compiuta in un arco temporale inferiore all’anno. La società conferente aveva infatti trasferito il ramo d’azienda alla neocostituita società, partecipata al 100%, e aveva poi ceduto l’intera partecipazione a un’altra società acquirente.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso dei contribuenti, ritenendo sussistenti le ragioni economiche e personali sottostanti all’operazione. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, che escludeva il carattere abusivo della complessiva vicenda negoziale. Avverso tale sentenza l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, riguardanti la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, l’omessa pronuncia sui presupposti dell’imposta e la violazione della disciplina sull’abuso del diritto. Con riferimento al primo profilo, la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo per cui la motivazione è apparente quando non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Nel caso di specie, la sentenza impugnata conteneva invece un percorso argomentativo coerente, che individuava chiaramente le ragioni economiche sottese all’operazione e i passaggi logici della decisione.

Nel merito, la Corte ha ribadito che il divieto di abuso del diritto, in tema di tributi non armonizzati, trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione. Tale divieto comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio tributario. Sul punto sono stati richiamati i precedenti delle Sezioni Unite n. 30005 del 2008 e successive pronunce di legittimità in tema di rilevanza delle ragioni extrafiscali.

La Suprema Corte ha tuttavia precisato che il carattere abusivo di un’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali. Sul piano probatorio, la prova del disegno elusivo e della manipolazione degli schemi negoziali incombe sull’Amministrazione, mentre sul contribuente grava l’onere di allegare le ragioni economiche alternative o concorrenti. La Corte ha richiamato la recente pronuncia n. 16953 del 2024, resa su una fattispecie analoga, secondo cui la ricerca delle ragioni economico-giustificatrici dell’operazione risulta priva di rilievo in caso di cessione di partecipazioni, non essendo richiesta alcuna valutazione in ordine all’esistenza di valide ragioni economiche per come l’operazione sia stata strutturata.

La Corte ha condiviso le argomentazioni dei giudici di secondo grado, i quali avevano ritenuto le ragioni dello scorporo del ramo d’azienda legittime sotto il profilo organizzativo e gestionale. È stato valorizzato, in particolare, il diverso livello di rischio connesso alla cessione d’azienda rispetto alla cessione di quote: con l’acquisto di un’azienda l’acquirente assume le posizioni debitorie della stessa, mentre con la cessione di partecipazioni il rischio è circoscritto alla perdita della quota investita. La ravvicinata sequenza temporale degli atti non è stata ritenuta elemento univoco e sufficiente a dimostrare l’intento elusivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di nulla spesa stante la mancata costituzione delle società intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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