Nessun adeguamento borsa studio specializzandi ante 2006 (Cass. civ. Sez. III n. 16140 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le direttive comunitarie sul reciproco riconoscimento dei diplomi di medico specialista non impongono agli Stati membri alcuna soglia minima per la remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione, né introducono un obbligo di adeguamento della borsa di studio. Il trattamento economico previsto dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 si applica, per effetto dei ripetuti differimenti, ai soli medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007; quanti si sono specializzati in precedenza restano soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, sotto il profilo ordinamentale ed economico. La differente remunerazione tra epoche diverse non integra una disparità di trattamento in iure, perché il fattore tempo costituisce la prima e più rilevante circostanza di differenziazione delle fattispecie, e la scelta normativa resta rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Il Fatto

I ricorrenti sono medici laureati che si iscrissero a scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1990 e il 2000. Durante la frequenza percepirono una borsa di studio di lire 21.500.000, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 8.8.1991 n. 257. Convennero la Presidenza del Consiglio dei ministri davanti al Tribunale di Roma chiedendo la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito e il maggiore compenso riconosciuto ai colleghi iscritti a partire dall’anno accademico 2006-2007; in subordine, il risarcimento del danno.

Il Tribunale dichiarò prescritto il diritto. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 18.10.2021 n. 6839, rigettò l’eccezione di prescrizione ma respinse nel merito la domanda, escludendo che l’ordinamento comunitario imponesse una misura minima della remunerazione e che lo Stato dovesse estendere il nuovo trattamento. I soccombenti proposero ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della misura della remunerazione dovuta agli specializzandi. Nelle direttive 75/362, 75/363 e 82/76 non compare alcun accenno alla misura della retribuzione. Il coordinamento introdotto non mirava ad armonizzare la formazione dei medici specialisti, ma solo a consentire il reciproco riconoscimento dei diplomi, senza una equivalenza materiale delle formazioni. Pertanto il primo motivo è temerario e comunque inammissibile, alla luce del consolidato orientamento della Corte.

La Corte richiama la Sez. 6-3, ordinanza n. 13445 del 29.05.2018 e, nello stesso senso, Sez. 3, ordinanza n. 35376 del 18.12.2023, Sez. 3, ordinanza n. 1157 del 17.1.2022 e Sez. 6-3, ordinanza n. 6355 del 14.03.2018: la disciplina economica degli specializzandi si applica solo dall’anno accademico 2006-2007, mentre gli iscritti in precedenza restano soggetti al d.lgs. n. 257 del 1991, giacché la direttiva 93/16/CEE non introduce nuovi obblighi sulla misura della borsa.

Quanto al secondo motivo, la sentenza d’appello è successiva all’11.9.2012, quindi trova applicazione il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c.. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa, restando esclusa la rilevanza del difetto di sufficienza. Nel caso concreto la motivazione è lineare: la domanda è stata respinta perché gli attori erano stati comunque remunerati.

Qualificata la censura come errore di diritto, il motivo resta infondato. Il principio di uguaglianza è l’unicuique suum tribuere, non un livellamento indifferenziato di situazioni eterogenee, e il fattore tempo è la prima circostanza di differenziazione. La Corte richiama sul punto la Corte cost. n. 272 del 25.5.1990. Inoltre una violazione della parità di trattamento è configurabile solo tra soggetti in posizioni paragonabili, mai rispetto a diritti quesiti. La responsabilità dello Stato per l’adozione di un atto normativo presuppone una norma sovranazionale distonica rispetto alla legge nazionale: essendo l’atto legislativo libero nel fine, non è configurabile alcuna condotta colposa.

Il quarto motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi, avendo la Corte territoriale escluso l’inadempimento della direttiva 82/76. Il quinto motivo è inammissibile: denunciare l’omessa pronuncia su un motivo d’appello impone, a pena di inammissibilità, di indicare in modo specifico gli atti processuali, ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., onere che i ricorrenti non hanno assolto. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

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