Redditometro, onere della prova e spese nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 16141 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato sul redditometro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non integra alcun vizio denunciabile in cassazione, restando estraneo sia al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. sia a quello dell’art. 115 c.p.c., che è violato solo quando il giudice giudichi in contraddizione con la regola di utilizzazione delle prove dedotte dalle parti. Il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, liquida le spese secondo la soccombenza riferita all’esito globale del processo e non ai diversi gradi del giudizio. Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi è censurabile solo se la sollecitazione di parte, la motivazione del rifiuto e l’unicità del mezzo siano specificamente allegati.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate convocava il contribuente per chiarire alcuni indici di capacità contributiva che, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, risultavano incoerenti rispetto al reddito dichiarato per l’anno di imposta 2006. Non ritenuta esaustiva la documentazione sulla provenienza delle somme investite, l’Ufficio notificava un avviso di accertamento per maggiori Irpef, addizionali, sanzioni e interessi.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che accoglieva parzialmente il ricorso. Proposto appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio lo dichiarava inammissibile. La Cassazione, con ordinanza di rinvio, accoglieva il ricorso del contribuente. Riassunta la causa, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello, e avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR trascurato le informazioni probatorie già valorizzate in altro giudizio. La Corte lo dichiara inammissibile: la ratio della sentenza impugnata, che escludeva l’estensione dell’indagine oltre il quinquennio, non è attinta; e la censura investe in realtà la valutazione delle risultanze istruttorie, non il travisamento della prova, che consiste nell’assoluto fraintendimento dell’informazione probatoria e non nella verifica logica della sua riconducibilità al fatto.
Il secondo motivo deduceva la motivazione apparente per indecifrabilità della sentenza. Il motivo è infondato: la parte motivazionale supera il minimo costituzionale e non presenta le anomalie rilevanti secondo Cass. Sez. Un. n. 8053/2014. La CTR ha escluso la rilevanza dei redditi del decennio e ha poi ritenuto, con argomentazione congrua, che tali redditi, al netto delle esigenze di vita, non giustificassero gli incrementi patrimoniali.
Il terzo motivo mescolava censure di fatto e di diritto, non autonomamente individuabili. Quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c., essa si configura solo quando l’onere probatorio sia attribuito a parte diversa da quella su cui grava; il cattivo apprezzamento delle prove non è deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. nè ex n. 4 (richiamate Cass. n. 21397/2023, Cass. n. 15684/2023, Cass. n. 27270/2021). La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si ravvisa nella mera scelta tra prove diverse, attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 20867/2020). Il motivo è anche infondato, avendo la CTR considerato l’apporto della coniuge. Generica ed esplorativa, e comunque infondata, è la censura sul mancato esercizio dei poteri ex artt. 210 e 213 c.p.c.: per l’ordine di esibizione si tratta di potere discrezionale, per l’ordine di informazione i presupposti sono la sollecitazione di parte, la motivazione del rifiuto e l’unicità del mezzo (Cass. n. 525/2025), nessuno allegato.
Il quarto motivo censurava la condanna alle spese. È inammissibile e infondato: il giudice del rinvio deve attenersi alla soccombenza applicata all’esito globale del processo, non ai singoli gradi (Cass. Sez. Un. n. 32906/2022). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 210 c.p.c. – Ordine di esibizione alla parte o al terzo
- Art. 213 c.p.c. – Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso