Specializzandi, prescrizione del danno da tardiva attuazione delle direttive (Cass. civ. Sez. III n. 15207 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. La questione di prescrizione è già stata risolta da un orientamento consolidato, confermato dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022, e il motivo che vi si opponga è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia costituisce facoltà e non obbligo del giudice di merito. La sentenza che dichiara la litispendenza non è appellabile, ma è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza.

Il Fatto

Dopo la laurea in medicina, i ricorrenti si erano iscritti a una scuola di specializzazione senza percepire alcun compenso. Ritenevano che le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva n. 82/76/CEE, imponessero allo Stato di retribuire i frequentanti e che l’Italia vi avesse dato attuazione tardiva e parziale solo con la legge n. 257/1991.

Il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto delle persone fisiche e priva di legittimazione l’associazione. La Corte d’appello di Roma rigettò le impugnazioni, confermando la prescrizione e correggendo la dichiarazione di litispendenza relativa a una ricorrente. La vicenda giunge in Cassazione con due ricorsi, uno principale e uno autonomo.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi censurano la dichiarazione di prescrizione e sono dichiarati manifestamente inammissibili ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ. alla luce dell’orientamento consolidato: il diritto si prescrive nel decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, poiché l’art. 11 della legge n. 370/1999 riconobbe la borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. La Corte richiama, tra le altre, Sez. III n. 2958 del 2024, Sez. III n. 13758 del 2018 e le sentenze gemelle del 2011, confermate dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022.

Il motivo sul mancato rinvio pregiudiziale è manifestamente infondato: il giudice di merito ha la facoltà, non l’obbligo, di disporre la rimessione alla Corte di Lussemburgo. L’istanza rivolta alla Cassazione è poi irrilevante, essendo già respinta in numerose fattispecie identiche.

Quanto alle spese di lite, il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ. per genericità. La liquidazione è illegittima solo se viola i parametri di legge, non perché appaia onerosa alla parte soccombente, né in ragione della scarsa attenzione del giudice nell’esame degli scritti difensivi, elemento estraneo al d.m. n. 55/2014. Nel merito, la domanda era indeterminata e la Corte d’appello si tenne ben al di sotto del massimo liquidabile.

Il ricorso autonomo contesta l’individuazione dell’exordium praescriptionis nel 27.10.1999. Il motivo resta assorbito, perché la sentenza va cassata senza rinvio: la decisione dichiarativa della litispendenza non poteva essere appellata, ma solo impugnata con il regolamento necessario di competenza. L’appello era dunque inammissibile e la cassazione consegue ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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