Azione risarcitoria per turbativa della servitù di veduta e integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. II n. 2052 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il proprietario di un immobile chiede il risarcimento dei danni arrecati da opere eseguite sul fondo vicino, senza domandare l’accertamento dell’esistenza della servitù di veduta né la cessazione di turbative o molestie nel suo esercizio, configura un’azione personale di risarcimento e non una confessoria servitutis. Ne consegue che non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario del preteso fondo servente, non essendo costui né autore materiale del danno né erede del suo autore. L’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti costituisce giudizio riservato in via esclusiva al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che si deduca la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il Fatto
Il proprietario di un attico con terrazza a livello conveniva in giudizio i due convenuti, nella loro qualità di eredi dell’autore dell’illecito, premettendo che ignoti avevano tagliato gli elementi verticali della ringhiera in ferro e collocato pannelli in alluminio, arrecando danni alle mattonelle del cordolo e della pavimentazione. A seguito di indagini preliminari, conclusesi con archiviazione per morte del reo, era emerso il nome dell’autore del fatto. L’attore chiedeva pertanto la condanna degli eredi al risarcimento.
Nel giudizio di primo grado uno dei convenuti eccepiva in via riconvenzionale l’illegittima costituzione di una servitù di veduta a carico della propria proprietà, chiedendone la declaratoria di inesistenza e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria e rigettava le riconvenzionali. La Corte d’appello confermava integralmente la decisione. I convenuti soccombenti proponevano quindi ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato. Il primo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1079 cod. civ., è dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti di causa. La Corte ribadisce il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo a un giudizio riservato in via esclusiva al giudice di merito. Tale principio non opera quando si lamenti un error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché in tal caso la Corte è investita del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti processuali.
Nel caso concreto, tuttavia, l’attore aveva proposto non già un’azione reale a difesa della servitù, ma un’azione personale di risarcimento del danno arrecato alle mattonelle del cordolo e della pavimentazione. Lo comprovano le conclusioni della domanda attorea, che chiedevano dichiararsi l’illiceità dei fatti ex art. 2043 cod. civ. e la responsabilità dell’autore ex art. 2051 cod. civ. quale proprietario dell’immobile dal quale erano state poste in essere le opere, con condanna degli eredi al risarcimento.
Correttamente, quindi, la Corte distrettuale ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio con la proprietaria del lastrico solare, non essendo la stessa né autrice materiale del danno né erede dell’autore dell’illecito. Non giova ai ricorrenti il richiamo all’atto stragiudiziale con cui si contestava l’esistenza della servitù, né agli stralci delle difese dei controricorrenti, che non modificano il tenore della domanda giudiziale proposta.
Le medesime ragioni conducono al rigetto, per infondatezza, del secondo e del terzo motivo, che deducono la nullità della sentenza per la mancata integrazione del contraddittorio. Non essendo stata proposta un’azione di confessoria servitutis e non essendo in questione turbative o molestie relative all’esercizio del diritto, appare inconferente la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti circa la necessità di evocare in giudizio il proprietario del fondo.
Anche il quarto e il quinto motivo, tra loro connessi, sono dichiarati inammissibili. Essi censurano la sentenza per avere escluso l’onere dei controricorrenti di provare l’esistenza della servitù di veduta. La Corte rileva che dai mezzi di doglianza emerge il tentativo di ribaltare la situazione processuale: i ricorrenti, che avevano proposto domanda riconvenzionale di negatoria servitutis dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva, imputano all’attore, che si era limitato a difendersi, di non avere provato una inesistente domanda di confessoria servitutis. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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