Assegno per il nucleo familiare con componente inabile: diritto alla tabella maggiorata anche in assenza di accertamento formale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 188 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegno per il nucleo familiare (ANF) nella misura maggiorata di cui alla tabella 21 C, con componente inabile, spetta al richiedente ultrasessantacinquenne che documenti una condizione di invalidità grave, ancorché l’accertamento formale della Commissione medica sia successivo alla domanda o al periodo per cui si rivendica la prestazione. La condizione di inabilità, se sussistente in epoca anteriore, legittima l’erogazione dell’assegno dalla data di insorgenza della patologia, con i limiti della prescrizione quinquennale. La mancata notifica dell’invito a visita medica non può essere opposta al richiedente che abbia dimostrato, con documentazione sanitaria e medico-legale, la sussistenza dei requisiti. La prestazione è condizionata, oltre che dal requisito reddituale, dallo stato di invalidità del componente il nucleo, la cui verifica non è ancorata a un accertamento costitutivo ma a una condizione sostanziale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione diretta VOCTPS con decorrenza dal novembre 2014, presentava all’INPS, in data 2 febbraio 2024, istanza per l’attribuzione dell’ANF con componente inabile, nella misura di cui alla tabella 21 C, pari a € 51,13 mensili. L’Istituto respingeva la domanda per assenza ingiustificata alla visita medica, senza che fosse mai stato notificato l’invito a presentarsi. Il successivo ricorso al comitato provinciale veniva rigettato. Il ricorrente, già percettore di ANF nella misura della tabella 21 A (€ 25,82), agiva in giudizio per l’accertamento del diritto alla misura maggiorata, con decorrenza dai cinque anni antecedenti la domanda, ovvero dal febbraio 2019, epoca in cui risultava già affetto da gravi patologie invalidanti.
La Motivazione della Corte
La Corte dei Conti, in composizione monocratica, ha dichiarato la contumacia dell’INPS, non costituitosi nonostante la regolare notificazione del ricorso. Nel merito, il giudicante ha ricostruito il quadro normativo di riferimento richiamando l’art. 2 del d.l. n. 69/1988, il quale prevede, al comma 2, un incremento dei livelli reddituali per i nuclei familiari comprensivi di soggetti che, per infermità o difetto fisico o mentale, versino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
La documentazione depositata dal ricorrente – non avendo l’INPS ottemperato all’ordine di esibizione del fascicolo amministrativo – ha evidenziato la sussistenza di una condizione di invalidità grave al 100%, accertata dalla Commissione medica solo con verbale del 16 ottobre 2023, con decorrenza dal 19 settembre 2023. Tuttavia, la Corte ha valorizzato la documentazione sanitaria anteriore – esami strumentali del 2019 e del 2023 – da cui risultava la diagnosi delle medesime patologie (spondilodiscoartrosi, gonartrosi) già nel febbraio 2019, quando il ricorrente era ultrasettantenne.
La decisione si fonda sul principio per cui lo stato di inabilità non richiede necessariamente un accertamento formale ex ante: ciò che rileva è la sussistenza sostanziale della condizione invalidante, documentabile anche con mezzi diversi dal verbale della Commissione medica. In questa prospettiva, la condizione biologica del ricorrente – tale da annullare la possibilità di impiegare proficuamente le proprie energie lavorative – risultava già integrata nel 2019, come confermato dalla circolare INPS n. 11 del 21 gennaio 1999, richiamata dal giudicante per qualificare i presupposti dell’incremento.
Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato ritenuto fondato: al ricorrente è stato riconosciuto il diritto all’ANF nella misura della tabella 21 C, a decorrere dal febbraio 2019, ossia nel limite della prescrizione quinquennale rispetto alla domanda presentata nel febbraio 2024. La decisione non ha tuttavia esaminato la questione della mancata notifica dell’invito a visita medica, risultando assorbita dall’accoglimento basato sulla documentazione prodotta. L’INPS è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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