Conto economale irregolare senza discarico per omessa parifica e approvazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 245 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile è irregolare e non consente il discarico quando il visto di regolarità contabile sia apposto dal Sindaco in assenza dei presupposti di legge, in violazione del principio di alterità e di separazione tra attività di indirizzo e controllo e attività di gestione sancito dall’art. 107, comma 2, TUEL. La mancata prova dell’approvazione del conto da parte dell’ente integra un profilo di irregolarità non sanabile, costituendo adempimento indefettibile della sequenza procedimentale delineata dall’art. 139, comma 2, c.g.c.. Le spese poste a carico del fondo economale devono presentare i caratteri della non programmabilità, dell’imprevedibilità e dell’improcrastinabilità e rientrare nelle tipologie regolamentari, restando escluse le liberalità e le spese di ospitalità prive di finalità rappresentativa verso l’esterno.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un Comune per il primo semestre 2019, resa dall’agente contabile nominato con determinazione dirigenziale del 2011. Il conto, relativo all’ultima gestione, espone un fondo iniziale di euro 3.616,00, pagamenti e rimborsi per euro 891,92 e restituzione integrale in tesoreria.
Il Magistrato istruttore, con relazione di deferimento, rilevava la discordanza tra i dati del conto e la determinazione di approvazione e liquidazione delle spese, che indicava euro 917,12; la firma della medesima determinazione da parte dell’economo in qualità di responsabile del servizio ragioneria, con violazione del principio di alterità; l’omesso deposito della determinazione di approvazione e della relazione dell’organo di controllo interno. L’agente depositava memoria difensiva, deducendo un crash informatico del sistema gestionale dell’ente e la ricompilazione del conto. Il Pubblico Ministero riteneva superata la discordanza contabile, ma non la violazione del principio di alterità e l’omessa relazione, concludendo per l’irregolarità.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la sequenza procedimentale della resa del conto. L’art. 139, comma 2, c.g.c. presuppone che l’agente depositi il conto presso l’ente, che le scritture siano oggetto di verifica e parificazione e che il conto sia poi approvato dall’ente. Il visto di regolarità contabile può equivalere alla parificazione, ma nel caso concreto esso è stato apposto dal Sindaco.
Tale apposizione è incompetente. La dichiarazione dell’agente, che ha invocato le difficoltà operative dell’emergenza pandemica, non giustifica la deroga al principio di separazione tra indirizzo politico e gestione. Non risultano in atti né il ricorso all’ipotesi di deroga prevista dall’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 per gli enti di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, né la prova dell’irrimediabile mancanza di figure professionali idonee. Il visto è quindi tamquam non esset e il conto non parificato.
La Corte rileva inoltre che sottoscrizione e parificazione sono intervenute dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio. La parificazione è adempimento preliminare alla predisposizione del rendiconto e all’approvazione del conto, della quale manca la prova: il difetto integra un profilo di irregolarità non sanabile, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata.
Quanto alle spese, il regolamento di contabilità imponeva all’economo di richiedere il rimborso delle somme anticipate non oltre ogni trimestre; l’agente ha invece richiesto il rimborso una sola volta, al termine del semestre, violando la disposizione regolamentare. Le spese economali, secondo il consolidato orientamento della Corte, devono essere residuali e minimali, caratterizzate da imprevedibilità e improcrastinabilità. Le due spese per donazione e rinfresco in occasione dell’accoglienza dei nuovi nati, di importo pari rispettivamente a euro 234,00 e euro 63,90, non difettano solo di tali caratteri, ma non sono sussumibili in alcuna tipologia regolamentare, neppure quali spese di rappresentanza, che richiedono inerenza, ufficialità ed eccezionalità.
La Corte rileva infine l’omessa produzione della relazione dell’organo di controllo interno, adempimento obbligatorio e diverso dalla parificazione, che avrebbe consentito di rilevare tempestivamente l’errore di compilazione. Il conto, integrato con l’annotazione del buono economale non registrato di euro 25,20 per spese postali, è dichiarato irregolare, senza discarico dell’agente, pur in assenza di ammanchi e quindi di condanna.
Nota della Redazione
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