Riliquidazione della pensione pubblica e pagamento degli arretrati dopo la certificazione tardiva dei dati contributivi (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 198 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile non può dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, al momento della decisione, l’ente pensionistico non abbia ancora effettuato alcun pagamento in favore del ricorrente, permanendo la difformità delle conclusioni delle parti sull’esito del procedimento amministrativo. Il pensionato che abbia ottenuto il riconoscimento giurisdizionale del diritto alla progressione economica ha titolo a veder riliquidato il trattamento di quiescenza sulla base dei dati contributivi certificati dal datore di lavoro pubblico. Una volta completata ritualmente la procedura amministrativa di ricostituzione contributiva, l’INPS è tenuto al pagamento degli arretrati maturati e alla corresponsione pro-futuro della pensione riliquidata, con conseguente condanna alle spese di lite in caso di mancato adempimento spontaneo.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente dell’Agenzia delle Entrate e collocata in pensione di vecchiaia con decorrenza 02.07.2012, aveva ottenuto dal giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Palermo confermata in appello, il riconoscimento del diritto alla progressione economica nella seconda area F5 dal 01.01.2010 fino al collocamento a riposo. Soltanto nel 2016 il datore di lavoro aveva comunicato all’INPS il nuovo modello PA04 con i compensi accessori, ma la posizione assicurativa non risultava aggiornata nella banca dati dell’Istituto.
Dopo numerose richieste stragiudiziali rimaste senza riscontro, la pensionata aveva proposto ricorso alla Corte dei conti per ottenere la ricostituzione contributiva e la conseguente riliquidazione del trattamento. L’INPS, costituitosi, aveva eccepito l’infondatezza della domanda, segnalando che dai flussi contributivi presenti in banca dati sarebbe scaturita una PAL inferiore e che la riliquidazione sarebbe risultata a debito. Il giudice aveva quindi disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva riferito di aver provveduto alla rettifica dei dati solo nel 2025, dopo l’interlocuzione con l’Istituto, nonostante la competenza formale spettasse al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha preliminarmente escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando come al passaggio in decisione della causa nessun pagamento fosse stato ancora effettuato in favore della ricorrente in esecuzione della riliquidazione. La difformità delle conclusioni rassegnate dalle parti sulla correttezza dell’operato dell’Istituto escludeva, infatti, il presupposto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per pervenire a tale pronuncia di merito.
Nel merito, la decisione ha valorizzato la dichiarazione resa dalla ricorrente all’udienza di discussione, la quale aveva precisato di non contestare l’attività e le modalità della riliquidazione svolta dall’INPS. Tale circostanza ha consentito al giudice di ritenere ritualmente completato il procedimento amministrativo, pur permanendo l’obbligo di pagamento delle somme dovute.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, dichiarando il diritto della pensionata a ottenere la riliquidazione nei termini in cui era stata effettuata in sede amministrativa con l’atto PA1032026000031 versato in giudizio, nonché a percepire pro-futuro il trattamento di quiescenza riliquidato e gli arretrati spettanti nella misura risultante dal cedolino di aprile 2026. All’accoglimento è conseguita la condanna dell’INPS al pagamento delle somme già liquidate e alla corresponsione pro-futuro del trattamento, oltre alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 250,00 con attribuzione al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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