Nessuna estensione regionale della R.I.A. dopo la sentenza della Consulta n. 4/2024 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 272 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, recata dalla Corte costituzionale n. 4/2024, non è idonea a estendere ai dipendenti della Regione siciliana, e ai titolari di trattamenti di reversibilità da essi derivati, le maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità relative al triennio 1991-1993. La pronuncia della Consulta riguarda, infatti, esclusivamente il comparto del personale dipendente dai Ministeri, sicché in ambito regionale opera la specificità della disciplina dettata dalla potestà legislativa esclusiva regionale in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati. La pretesa di riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’inclusione delle maggiorazioni della R.I.A. nel triennio indicato è comunque preclusa dalla decadenza sancita dall’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice amministrativo le controversie relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998, ove non proposte entro il 15 settembre 2000.

Il Fatto

Alcuni ex dipendenti della Regione siciliana, in quiescenza tra il 1991 e il 2015, e alcuni titolari di pensione di reversibilità, hanno notificato al Fondo Pensioni Sicilia, in data 26 giugno 2024, un atto di diffida e messa in mora. Con esso hanno chiesto la rideterminazione dei trattamenti pensionistici mediante l’inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni della R.I.A. relative al triennio 1991-1993, oltre al pagamento delle differenze economiche maturate, con interessi e rivalutazione.

Non avendo ottenuto riscontro, i ricorrenti hanno adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 avrebbe dovuto esplicare effetti anche nell’ordinamento regionale, per simmetria con la disciplina nazionale e in forza della natura di riforma economica e sociale del D.L. n. 384/1992. Si sono costituiti il Fondo Pensioni Sicilia e l’Assessorato regionale competente, eccependo difetto di giurisdizione, inammissibilità del ricorso, infondatezza nel merito e prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Il difetto di giurisdizione è respinto: il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla prestazione pensionistica e non al sottostante rapporto di servizio, con conseguente corretta individuazione dell’adito giudice contabile. Del pari infondata è l’eccezione di inammissibilità ex art. 152, comma 1, lett. d) ed e), del c.g.c., poiché gli elementi di fatto e di diritto della domanda risultano sufficientemente specificati e sussistono i presupposti del ricorso collettivo.

Nel merito, la pretesa di riliquidazione migliorativa poggia sull’asserita spettanza degli incrementi della R.I.A. per il triennio 1991-1993, non reclamati in via autonoma ma quali presupposti del ricalcolo della base pensionistica. La valutazione sul punto, anche ai soli fini degli effetti previdenziali, è però preclusa dalla disciplina transitoria dell’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001: le controversie relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove non proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Nel caso concreto nessuna contestazione risulta proposta entro il termine prescritto. Ne deriva la perdita della facoltà di opporre in sede contabile doglianze sulla consistenza degli emolumenti percepiti in epoca anteriore alla data spartiacque fissata dalla disciplina intertemporale. Il giudice richiama, in senso conforme, la sentenza della Sezione n. 166/2017, le pronunce della locale Sezione d’appello nn. 149/2016, 473/2014, 468/2014, 467/2014, 463/2014, 462/2014 e 133/2014 e la decisione n. 106/2025 della Sezione Sardegna.

Un ulteriore argomento, illustrato per completezza, converge verso il medesimo esito. Il fulcro dell’impostazione attorea è la pretesa di estrapolare dalla pronuncia della Consulta un principio di portata generale, invocabile dagli ex impiegati regionali. La decisione riguarda però l’illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta a uno specifico comparto di dipendenti statali, i dipendenti dei Ministeri, e non è suscettibile di applicazione erga omnes oltre quel perimetro. L’operazione è a maggior ragione inattuabile per chi ha prestato servizio presso la Regione siciliana, in ragione della specificità della disciplina regionale, espressione della potestà legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati ex art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto. Il giudice richiama la sentenza della Sezione Calabria n. 82/2025 e la già citata Sezione Sardegna n. 106/2025. Il ricorso è pertanto respinto, con assorbimento di ogni altra questione e compensazione delle spese in ragione della novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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