Controllo Corte dei conti su rendiconto delle spese elettorali comunali (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 42 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulle spese elettorali intestato ai Collegi presso le Sezioni regionali della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, si estende al consuntivo delle spese e alle relative fonti di finanziamento, nonché al rispetto dei limiti massimi di spesa. Il rendiconto è regolare quando le spese sono inerenti alla campagna elettorale, riconducibili alle tipologie dell’art. 11 della legge n. 515/1993, documentate nella loro effettività e coperte da adeguate fonti di approvvigionamento. La mancata indicazione delle fonti di finanziamento è sanzionabile, mentre il mero deposito tardivo del consuntivo, ove il termine sia qualificato ordinatorio, non integra la violazione dell’obbligo di deposito. Le irregolarità prive di gravità offensiva non sono suscettibili di segnalazione ad altri organi né di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15 della legge n. 515/1993.

Il Fatto

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato i rendiconti relativi alla campagna per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale nel Comune di Bagheria, in occasione delle consultazioni dell’8 e 9 giugno 2024.

Alla competizione hanno preso parte tredici partiti, movimenti e liste. La maggior parte ha presentato dichiarazione negativa, attestando l’insussistenza di spese e di entrate; alcune forze politiche hanno invece rendicontato spese e correlate fonti di finanziamento. Il Collegio ha quindi verificato la conformità dei consuntivi alla disciplina richiamata dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, adottando la deliberazione di approvazione del referto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal fondamento normativo del controllo. L’art. 13 della legge n. 96/2012 ha esteso alle elezioni comunali il modello della legge n. 515/1993, originariamente costruito sul presupposto dell’erogazione di finanziamenti pubblici. Il venir meno delle contribuzioni dirette ad opera del D.L. n. 149/2013 non fa perdere attualità alla verifica: la normativa sottende la ratio di garantire la trasparenza della gestione contabile delle competizioni elettorali, esigenza che acquista maggiore rilievo in un regime di prevalenza degli apporti privati.

Sul piano dell’ambito dello scrutinio, il Collegio osserva che, sebbene l’art. 12 della legge n. 515/1993 non richiami espressamente le fonti di finanziamento, il controllo include anche l’attivo del rendiconto. Depongono in tal senso il tenore della norma, che impone la presentazione del consuntivo “e alle relative fonti di finanziamento”, la previsione di una sanzione per la mancata indicazione delle fonti e la ratio legis di trasparenza, soddisfatta mediante l’individuazione della copertura delle spese.

Quanto al termine di deposito, il Collegio, considerate le incertezze applicative, qualifica come ordinatorio il termine ricavabile dall’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e dall’art. 13, comma 6, lett. c). Verifica quindi caso per caso se ricorra la violazione dell’obbligo di deposito, sanzionabile, ovvero un mero ritardo, sanabile fino alla conclusione delle verifiche. Nel caso di specie non si è verificata la prima ipotesi.

Nel merito, l’analisi ha accertato l’inerenza delle spese, la loro riconducibilità alle tipologie dell’art. 11 della legge n. 515/1993, la riferibilità cronologica alla campagna e l’esistenza di finanziamenti a copertura. Il Collegio richiama, per l’autofinanziamento, la Cass. n. 1352 del 1999, che riconosce idonea la dichiarazione di aver attinto a fondi propri del partito. Non sono emerse violazioni dei tetti alle elargizioni liberali né dell’art. 7 della legge n. 195/1974.

Con riferimento a un rendiconto, il Collegio ha rilevato un’incongruenza: una voce pari a euro 57,60, contabilizzata a forfait ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993, non è stata effettivamente sostenuta. Il Collegio ha escluso tale importo, dichiarando regolare la spesa effettiva, documentata e coperta da finanziamento. L’analisi complessiva non ha evidenziato difformità rilevanti: le irregolarità riscontrate, prive di gravità offensiva, non giustificano segnalazioni né sanzioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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