Indennità di buonuscita del dipendente pubblico, giurisdizione al giudice amministrativo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 113 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ogni controversia relativa all’indennità di fine rapporto o di buonuscita, afferendo al rapporto di lavoro, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario per il personale privatizzato e a quella del giudice amministrativo per il personale in regime di diritto pubblico. La Corte dei conti, pertanto, è priva di giurisdizione sulle domande di ricalcolo e di condanna al pagamento avanzate dal dipendente pubblico in ordine alla base di calcolo utile alla liquidazione dell’indennità. Il difetto di giurisdizione va dichiarato anche d’ufficio, con declinatoria in favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 17 c.g.c., restando la compensazione delle spese regolata dall’art. 31 c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente pubblico, ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto a includere sei scatti stipendiali nella base di calcolo utile alla liquidazione dell’indennità di buonuscita. Ha conseguentemente domandato la condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto e al rimborso degli arretrati maturati.

L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per la manifesta infondatezza, richiamando gli orientamenti consolidati. All’udienza pubblica i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.

La Motivazione della Corte

La questione decisa è esclusivamente di giurisdizione. Il giudice unico verifica se la domanda avente a oggetto la base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricada nella giurisdizione contabile ovvero in altra giurisdizione.

Il criterio applicato è quello della natura del rapporto di lavoro. La Corte regolatrice, con orientamento che il collegio definisce reiterato, ha affermato che ogni controversia relativa all’indennità di fine rapporto o di buonuscita afferisce al rapporto di lavoro e ricade, quindi, sulla giurisdizione del giudice ordinario per il personale privatizzato, oppure su quella del giudice amministrativo per il personale in regime di diritto pubblico. Il provvedimento richiama sul punto Cass., sez. un., 433/2000, 130/2000, 5171/2004, 23722/2006 e 8317/2010, nonché il proprio precedente C. conti, sez. giur. Lazio, n. 363/2024.

Il ricorrente appartiene alla categoria del personale in regime di diritto pubblico. Ne deriva che la cognizione della domanda spetta al giudice amministrativo e non alla Corte dei conti.

Il ricorso è pertanto dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione, con declinatoria in favore del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 17 c.g.c. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Il giudice, ravvisati gli estremi, ha inoltre disposto l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, con omissione delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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