Spese al funzionario delegato nel processo tributario e discrezionalità sulla compensazione (Cass. civ. Sez. V n. 20043 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario le spese processuali sono ripetibili anche quando l’ente impositore e l’agente della riscossione siano assistiti da propri funzionari o dipendenti delegati, applicandosi le disposizioni sul compenso spettante agli avvocati con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo. Il principio, costante nelle novelle che si sono succedute, trova fondamento nell’autonomia del rito tributario e nella peculiare competenza richiesta dalla trattazione della materia, nonché nella non simmetrica costruzione delle norme processuali in tema di spese rispetto ad altri modelli. La facoltà di disporre la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio di tale facoltà. La relativa pronuncia non è pertanto censurabile in cassazione per asserita violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte e comporta la condanna del rinunciante alle spese.
Il Fatto
Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, condannando l’appellante al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 400,00. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente contesta la condanna alle spese sostenendo che la controparte si è costituita tramite un funzionario delegato e non con un avvocato, circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità invocata, escluderebbe il diritto al rimborso di onorari e diritti professionali. Lamenta inoltre la mancata compensazione e chiede la condanna della controparte per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina succedutasi nel tempo. Il d.l. n. 437/1996, coordinato con la legge di conversione n. 556/1996, prevedeva che, nella liquidazione delle spese a favore dell’ufficio del Ministero delle finanze assistito da funzionari, si applicasse la tariffa vigente per avvocati e procuratori con la riduzione del venti per cento degli onorari. La legge n. 228/2012 ha poi sostituito il parametro con il decreto ministeriale previsto per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, mantenendo la riduzione percentuale. Il d.lgs. n. 156/2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ha confermato la regola per l’ente impositore, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo dei consulenti tributari, quando assistiti da propri funzionari.
La Corte osserva che, pur nelle varianti relative alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibilità delle spese è stato sempre confermato. Il processo tributario presenta una propria autonomia, per specifiche disposizioni normative e per la gestione del rito, che richiede una particolare competenza nella trattazione sia in presenza di difesa tecnica sia quando questa è svolta da un funzionario delegato.
Quanto al profilo costituzionale, il Collegio richiama l’ordinanza n. 117 del 1999, con cui la Consulta ha ritenuto manifestamente infondata la questione di disparità di trattamento tra la disciplina dell’art. 23 della legge n. 689/1981 e l’art. 91 cod. proc. civ., riconoscendo al legislatore ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali. In particolare, la Corte ha affermato che l’istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese non ha portata assoluta e inderogabile, che il regolamento delle spese non incide sulla tutela giurisdizionale e che un modello processuale non costituisce necessariamente parametro per un rito diverso. Il riferimento esplicito al processo tributario conferma la legittimità di una costruzione non simmetrica delle norme sulle spese.
Sul secondo profilo, la Corte rileva che la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere accettizio, e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salva la condanna del rinunciante alle spese. Il principio di causalità evidenzia che il giudizio è stato determinato dall’iniziativa del contribuente e rinunciato solo nel corso del merito. Infine, la facoltà di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il primo motivo è quindi respinto, assorbito il secondo, con conferma della condanna del contribuente alle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.