La sospensione Covid-19 proroga il termine di prescrizione solo se in scadenza nel periodo emergenziale (Cass. civ. Sez. 5 n. 22670 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione della riscossione mediante ruolo per l’emergenza Covid-19, il termine entro cui notificare l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, onde evitare il maturare della prescrizione del credito, deve intendersi prorogato di 542 giorni (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ove pendente alla data dell’8 marzo 2020 ma non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e per un biennio, ossia fino al 31 dicembre 2023, ove pendente a tale data e in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021. Tale proroga non opera, invece, per i termini di prescrizione che maturano naturalmente in epoca successiva alla cessazione del periodo emergenziale, non essendo essi “in scadenza” nel periodo di sospensione. La notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza, senza necessità della comunicazione di avvenuta notifica.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha accolto parzialmente l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso contro un atto di intimazione relativo a tre cartelle di pagamento e a due avvisi di accertamento, concernenti riprese a titolo di IVA, IRAP, IRPEF ed addizionali per diverse annualità d’imposta.
Il giudice di seconde cure ha ritenuto prescritti i crediti relativi a una cartella notificata nel 2011 e a un avviso di accertamento, considerando decorso il termine decennale alla data di notifica dell’intimazione, avvenuta il 20/11/2023, pure tenendo conto della sospensione Covid-19. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente il primo motivo di ricorso incidentale, con cui la contribuente eccepiva la nullità della notifica della cartella del 2011 per omesso invio della raccomandata informativa di cui all’art. 7, comma 3, legge n. 890/1982. Il motivo è stato dichiarato infondato, richiamandosi il principio per cui, in caso di notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza, trovando applicazione la regolamentazione del servizio postale ordinario che non prevede la C.A.N.
Sul primo motivo di ricorso principale, la Corte ha ritenuto fondata la censura dell’Agenzia. In base al combinato disposto dell’art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 e dell’art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2015, i termini di prescrizione in scadenza entro il 31 dicembre degli anni interessati dalla sospensione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo emergenziale. La cartella notificata l’11/10/2011 aveva il termine di prescrizione in scadenza al 31/12/2021, con conseguente proroga al 31/12/2023: l’intimazione notificata il 20/11/2023 risultava pertanto tempestiva.
Il secondo motivo di ricorso principale è stato parimenti accolto. La Corte ha rilevato che la contribuente, nel ricorso introduttivo, non aveva mai espressamente contestato la notifica dell’avviso di accertamento, limitandosi a eccepire la prescrizione del credito. Tale questione, non essendo stata dedotta in primo grado, non poteva trovare ingresso in appello ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, con conseguente erroneità della statuizione del giudice di seconde cure che aveva accolto la relativa doglianza.
Quanto ai restanti motivi di ricorso incidentale, relativi alle altre cartelle e all’avviso di accertamento per cui il giudice di merito aveva applicato la sospensione Covid-19, la Corte li ha ritenuti infondati. Richiamato il precedente delle Sezioni Uniche della giurisprudenza di legittimità Cass., 28/12/2025, n. 34336, ha chiarito che la proroga di 542 giorni si applica ai termini di prescrizione in scadenza dopo il periodo emergenziale, ma non a quelli già maturati alla data dell’intimazione: per le cartelle notificate nel 2013 e per l’avviso del 2012, aggiungendo 542 giorni al termine decennale, l’intimazione del 20/11/2023 risultava comunque notificata prima dello spirare della prescrizione.
Nota della Redazione
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