Compenso al custode-depositario e rapporti esauriti dopo la sentenza della Corte costituzionale (Cass. civ. Sez. I n. 10057 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 38 del decreto-legge n. 269 del 2003 non estende i propri effetti ex tunc ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto, ovvero per preclusioni, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità. Nel rapporto tra il custode-depositario di veicoli sequestrati e la pubblica amministrazione occorre distinguere il provvedimento di alienazione del bene in favore del depositario-aggiudicatario dalla posizione creditoria relativa alla corretta determinazione del compenso di custodia. Solo il primo può consolidarsi per mancata tempestiva impugnazione, mentre il diritto al compenso costituisce un diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario e che si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dal momento in cui la custodia cessa.

Il Fatto

Una società titolare di una depositeria giudiziaria autorizzata aveva custodito 68 veicoli sottoposti a sequestro, fermo amministrativo e rimozione per violazioni del codice della strada. Il compenso era stato liquidato dalla prefettura in misura forfettaria, applicando le tariffe in deroga previste dall’art. 38 del decreto-legge n. 269 del 2003, poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2013.

La società aveva quindi agito davanti al giudice ordinario per ottenere la differenza rispetto alle tariffe ordinarie. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo il rapporto esaurito e quindi impermeabile alla pronuncia di incostituzionalità. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che il rapporto si fosse consolidato con l’adozione del decreto prefettizio di alienazione e liquidazione, non impugnato nel termine decadenziale di 60 giorni davanti al giudice amministrativo. La Suprema Corte ha respinto la tesi.

Muovendo dall’art. 12 del d.P.R. n. 571 del 1982, la Corte ricorda che il diritto al compenso del custode si prescrive dal momento in cui diviene inoppugnabile il provvedimento di confisca o è disposta la restituzione delle cose sequestrate. L’art. 38 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha introdotto due distinte novità: l’alienazione straordinaria in favore del custode e una diversa quantificazione dei compensi, poi caducata dalla sentenza n. 92 del 2013.

Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità operano ex tunc, ma non si estendono ai rapporti definitivamente esauriti. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 20381 del 2012; Cass. n. 13884 del 2016; Cass. n. 2258 del 2025) e ribadisce che preclusioni, decadenze o prescrizioni consolidano il rapporto solo se non direttamente investite, nei loro presupposti, dalla declaratoria.

Nel caso concreto, il rapporto ha natura privatistica, assimilabile al deposito oneroso (Cass. n. 10672 del 2003), e presenta un carattere paritetico. La controversia sulla determinazione dei compensi investe diritti soggettivi e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 10979 del 2006; C.G.A.R.S. n. 1215 del 2010). L’atto di alienazione resta separato dalla posizione creditoria del custode, che si prescrive in dieci anni.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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