Aggravamento rendita INAIL e giudicato sullo stato di salute (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22051 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di aggravamento dei postumi di malattia professionale, il giudicato formatosi sullo stato di salute dell’assicurato vincola il giudice successivo e non può essere oggetto di una valutazione diversa. L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato con cui sia stata riconosciuta la rendita si estende all’esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge, compreso lo stato invalidante, e proietta i suoi effetti sul rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. La domanda di aggravamento dei postumi, ex art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, va quindi valutata comparando la nuova lesione dell’integrità psico-fisica con quella esistente al momento del precedente accertamento giudiziale. Il grado di menomazione attribuito alla condizione patologica preesistente, non più scindibile in singole lesioni, costituisce il dato di partenza per stabilire la nuova percentuale invalidante in caso di modifica peggiorativa.
Il Fatto
Con sentenza passata in cosa giudicata era stata riconosciuta all’assicurato una rendita per malattia professionale pari al 65% di menomazione, ottenuta per sommatoria di due distinte patologie: una di origine cardiaca e l’altra vescicale. A seguito di accertato aggravamento, il grado di menomazione per la patologia vescicale raggiungeva il 30%. L’INAIL chiedeva la riliquidazione della rendita e la Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo l’appello dell’Istituto, respingeva la domanda applicando la formula a scalare, con un grado di menomazione rimasto invariato al 65%.
L’assicurato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’INAIL ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. La causa, già fissata per l’adunanza camerale, è stata rinviata all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale disatteso gli accertamenti in punto di fatto contenuti in altra precedente sentenza passata in giudicato. Secondo la parte, ferma la quantificazione al 65%, il giudice avrebbe dovuto valutare l’aggravamento su tale invalidità definitivamente cristallizzata, applicando il metodo riduzionistico a scalare.
La Corte ritiene il motivo fondato. Rileva che dallo storico di lite l’assicurato ha ottenuto, con sentenza passata in cosa giudicata, l’accertamento di un grado di menomazione del 65% e una rendita corrispondente. Nel presente giudizio è accertato un aggravamento del quadro sanitario, ma la percentuale dei postumi è rimasta invariata: il decisum incorre nell’errore denunciato.
Sul piano teorico, la Corte ricorda come l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato con cui sia accolta la domanda dell’assicurato si estenda all’esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del diritto, compreso, oltre al requisito assicurativo e contributivo, lo stato invalidante (Cass., S.U., nr. 383 del 1999 e successive conformi). La portata vincolante della decisione continua a esplicare i suoi effetti sul rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione sanitaria già accertata non può formare oggetto di una valutazione diversa e che, ove occorra verificare un’evoluzione peggiorativa, il raffronto va eseguito tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento della nuova valutazione.
La condizione di salute e il suo riflesso invalidante si pongono dunque come situazione di fatto suscettibile di passare in cosa giudicata, destinata a proiettare i suoi effetti nel rapporto tra le parti in un ambito che trascende quello proprio della controversia in cui è stata accertata. La domanda di aggravamento dei postumi, ex art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, va quindi valutata comparando la nuova lesione con quella esistente al momento del precedente accertamento giudiziale, con la conseguenza che il grado di menomazione attribuito alla condizione patologica preesistente costituisce il dato di partenza per stabilire la nuova percentuale invalidante.
Il secondo motivo, con cui si contesta l’applicazione della formula a scalare, è invece rigettato. La Corte conferma che il ricorso al metodo riduzionistico o formula di Balthazard è astrattamente corretto, in quanto l’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2000 impone di tenere conto della valutazione complessiva dei postumi, senza somma aritmetica delle singole percentuali. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
Nota della Redazione
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