Spese del giudizio di rinvio liquidabili direttamente dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 20665 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, investito anche della pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, deve applicare il principio della soccombenza all’esito globale del processo e non ai singoli gradi. Omettere di pronunciare sulle spese del giudizio di rinvio, a fronte di una condanna già disposta per i gradi di merito e di legittimità, integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte di cassazione, quando il vizio sia accertato e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., liquidando direttamente le spese del giudizio di rinvio in applicazione dei parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso in relazione a una sentenza del giudice civile. Dopo un primo grado definito con rigetto, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese, «attesa l’esiguità del petitum».
Su ricorso del contribuente, la Cassazione aveva cassato con rinvio quella pronuncia. Riassunta la causa, il giudice del rinvio ha accolto l’appello del contribuente e ha condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese dei giudizi di merito e di legittimità, per un totale di € 1.350,00, omettendo però di liquidare le spese del giudizio di rinvio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia sulle spese del giudizio di rinvio. Il motivo è fondato. Il giudice del rinvio, vincolato al principio della soccombenza riferito all’esito complessivo della lite, non deve liquidare le spese grado per grado, ma può pervenire a compensazione o persino condannare la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente.
Nella specie, riconosciuta la soccombenza virtuale per effetto della cessazione della materia del contendere, il giudice ha liquidato solo le fasi di merito e di legittimità. L’esito complessivo imponeva invece di condannare la parte soccombente anche al rimborso delle spese del giudizio di rinvio.
La Corte si è poi soffermata sulla ricorribilità per cassazione del quantum della liquidazione. Se non occorrono accertamenti di fatto, il rinvio al giudice di merito si tradurrebbe in un passaggio illogico: la liquidazione, ancorata a parametri di legge, può essere compiuta direttamente dal giudice di legittimità. In applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., la Corte ha liquidato i compensi del rinvio in € 540,00, corrispondenti al parametro medio del giudizio tributario di appello.
Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia, che contestava l’eccessività della liquidazione, è infondato. Dopo il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 è venuto meno il vincolo dei minimi tariffari: i parametri costituiscono criteri di orientamento e il giudice deve motivare solo in caso di scostamento apprezzabile dal valore medio. Nel caso concreto le somme liquidate rispettano gli scaglioni di valore della controversia, sicché nessuna giustificazione era necessaria. Il ricorso principale va accolto, quello incidentale respinto, con decisione nel merito e condanna della controricorrente anche alle spese del presente giudizio.
Nota della Redazione
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