Accertamento sintetico: la provvista non giustificata non elide il maggior reddito (Cass. civ. Sez. 5 n. 4318 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme rinvenienti da versamenti in contanti sul conto corrente, quando non siano giustificate, devono considerarsi componenti incrementative del reddito non dichiarato e non sono idonee ad escludere l’applicabilità di tale metodologia accertativa. Il contribuente che deduca che le spese contestate derivano dalla percezione di ulteriori redditi è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità e sulla durata del possesso, e, pur non dovendo dimostrarne l’utilizzo diretto, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che l’utilizzo sia avvenuto o sia potuto avvenire. Non è pertanto sufficiente la mera dimostrazione della disponibilità di redditi, ancorché non imponibili, sufficienti a sostenere le spese contestate.

Il Fatto

A seguito di una verifica, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2008, contestando un maggior reddito Irpef determinato con le regole dell’accertamento sintetico (c.d. redditometro), sulla base di indici rivelatori quali la disponibilità di appartamenti, autovetture e versamenti bancari non giustificati.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso ravvisando una violazione del contraddittorio. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale, pur escludendo tale vizio, riteneva illegittimo il ricorso all’accertamento sintetico, confermando l’annullamento dell’avviso. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’ente impositore.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo ed il quarto motivo di ricorso, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 per aver la CTR considerato la somma di Euro 49.500,00, frutto di versamenti in contanti non giustificati, idonea ad elidere gli esiti dell’accertamento sintetico.

La Suprema Corte ha chiarito che il ragionamento del giudice d’appello, secondo cui la disponibilità di somme superiori al reddito accertato renderebbe illegittima la pretesa, è logicamente e giuridicamente infondato. Infatti, la disponibilità di una provvista potrebbe contrastare l’accertamento solo a condizione che il contribuente dimostri che si tratti di redditi non imponibili; nel caso di specie, invece, si verteva su versamenti pacificamente non giustificati.

La Corte ha inoltre precisato che, in tema di accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non può limitarsi alla dimostrazione del possesso di redditi sufficienti a far fronte alle spese accertate. Richiamando un proprio precedente (Cass. sez. V, 16.4.2024, n. 10310, confermativo di Cass. sez. VI-V, 10.7.2018, n. 18097), il Collegio ha ribadito che il contribuente è onerato della prova sulla disponibilità, sull’entità e sulla durata del possesso di tali redditi, e deve produrre documenti, quali gli estratti conto, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che l’utilizzo per sostenere le spese sia avvenuto o sia potuto avvenire.

Alla luce di tali rilievi, la Corte ha accolto il secondo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame, nel rispetto dei principi esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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