Assicurazione eventi atmosferici: la clausola “rotture, brecce o lesioni” copre anche i danni da deformazione della struttura (Cass. civ. Sez. 3 n. 16138 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro i danni da eventi atmosferici, la clausola che subordina l’indennizzabilità dei danni all’interno del fabbricato alla circostanza che l’acqua piovana sia penetrata attraverso “rotture, brecce o lesioni” costituisce una clausola di delimitazione causale del rischio, volta a escludere la copertura per i soli danni rispetto ai quali l’evento atmosferico fu mera occasione e non causa del danno. L’interpretazione del lemma “breccia”, nel suo significato corrente di “apertura, varco, passaggio” prodottosi in una costruzione, impone di ritenere operante la garanzia nel caso in cui la violenza dell’evento atmosferico abbia deformato o guastato la struttura dell’immobile, creando da sé una via di ingresso all’acqua. La clausola contrattuale ambigua va interpretata, ex artt. 1362, 1369 e 1370 c.c., secondo lo scopo pratico perseguito e in senso sfavorevole al predisponente. La valutazione delle prove, quando non viziata da errori logici o giuridici, non è sindacabile in sede di legittimità; l’omesso esame di un fatto decisivo non è denunciabile in caso di doppia decisione conforme nel merito, ex art. 360, quarto comma, c.p.c.
Il Fatto
La società stipulò con l’assicuratrice una polizza contro i danni da eventi atmosferici ai beni custoditi in un capannone. In seguito a un evento meteorologico, l’acqua piovana penetrò nel capannone attraverso la copertura, danneggiando i beni assicurati. Il collegio peritale riconobbe l’esistenza delle condizioni contrattuali per il pagamento di un acconto e quantificò il danno complessivo.
Ottenuti due decreti ingiuntivi, l’assicurata si vide opporre dall’assicuratrice, che contestò l’operatività della garanzia. Il Tribunale accolse le opposizioni e la Corte d’appello, in sede di gravame, rigettò l’appello della società, ritenendo che la polizza coprisse i danni solo se l’acqua fosse penetrata attraverso “rotture, brecce o lesioni” al tetto, presupponendo un pregiudizio all’integrità strutturale della cosa. Nel caso di specie, il tetto si era flesso ma non rotto, con conseguente esclusione della garanzia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dei canoni ermeneutici contrattuali. Quanto all’art. 1362 c.c., il Collegio ha rilevato che il lemma “breccia”, nel suo significato corrente, indica anche “apertura, varco, passaggio” che si produce in una costruzione per cause esterne, sicché la Corte d’appello ne aveva illegittimamente ristretto la portata al solo danno strutturale e permanente.
Sotto il profilo dell’art. 1369 c.c., la Corte ha ricostruito la funzione storica della clausola, chiarendo che essa risponde all’esigenza di escludere la copertura per la c.d. “sinistrosità impropria”, ossia per i danni rispetto ai quali l’evento atmosferico fu solo occasione e non causa. La clausola in esame opera, pertanto, come delimitazione causale del rischio: l’evento è indennizzabile quando l’acqua abbia creato da sé la via di ingresso, deformando o guastando la struttura, e non quando abbia trovato una strada preesistente. Nel caso di specie, l’accertamento del giudice di merito — che aveva riconosciuto la deformazione del tetto ad opera della grandine — avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della copertura.
Quanto all’art. 1370 c.c., la Corte ha censurato la sentenza impugnata per aver interpretato la clausola in senso favorevole al predisponente, nonostante la “scarsa chiarezza” del testo contrattuale dalla stessa riconosciuta. Il secondo motivo, relativo al dedotto travisamento della prova, è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di una mera valutazione del materiale probatorio non sindacabile in sede di legittimità. Il terzo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile in ragione della doppia decisione conforme intervenuta nei gradi di merito.
In accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, cui ha demandato anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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