Danni da fauna selvatica: onere di provare la dinamica del sinistro (Cass. civ. n. 11646 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per danni cagionati da animali ex art. 2052 cod. civ., in caso di incidente stradale tra un veicolo e un animale selvatico, il danneggiato è onerato della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente, nella reciproca correlazione tra comportamento dell’animale e condotta di guida del conducente. In mancanza di tale prova positiva e certa, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, nemmeno parziale. Non rileva, invece, la mancata qualificazione della domanda ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., giacché l’individuazione della norma applicabile costituisce una semplice operazione di selezione della disciplina giuridica, non soggetta al limite del giudicato.
Il Fatto
Il conducente di un’autovettura convenne in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’impatto con un capriolo lungo una strada statale. Il Giudice di pace accolse la domanda, condannando l’ente al risarcimento. La sentenza fu integralmente riformata dal Tribunale, che rigettò la domanda originaria. Avverso la decisione d’appello, il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente censurava la sentenza per non aver applicato la fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., lamentando la mancata riqualificazione della domanda in tal senso. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile in parte e infondata nel resto, osservando che l’individuazione della norma applicabile non integra una qualificazione della domanda, ma una mera selezione della disciplina giuridica. Nel merito, il giudice territoriale aveva correttamente applicato i principi enunciati dalle recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026, con cui la Corte ha composto le disarmonie interpretative in materia.
Secondo tali principi, l’art. 2052 cod. civ. non prevede una presunzione di colpa dell’animale, ma un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità al proprietario o all’utilizzatore. L’onere del danneggiato è quello di dimostrare l’esatta e completa dinamica dell’incidente, tale da ricondurre causalmente il sinistro al comportamento dell’animale ed escludere un ruolo causale o concausale della condotta di guida, rilevante ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ..
Nel caso di specie, il Tribunale aveva escluso che il compendio istruttorio provasse la dinamica del sinistro, rilevando la carenza di accertamenti sulla condotta del conducente, sulla velocità e sull’illuminazione. La Corte ha ritenuto tale valutazione insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di apprezzamento delle emergenze istruttorie, e ha dichiarato la doglianza volta a sollecitare una nuova valutazione delle prove estranea al giudizio di cassazione. Il secondo motivo, relativo alla responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per l’omessa segnalazione del pericolo, è stato dichiarato inammissibile, essendo assorbito dal rilievo dirimente della carente dimostrazione della dinamica dell’incidente.
Nota della Redazione
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