Nessun obbligo di assunzione da atti programmatici della Regione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4809 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti e i verbali con cui un’amministrazione regionale si impegni a favorire la collocazione occupazionale di lavoratori precari, senza determinare il contenuto essenziale del contratto, non integrano un obbligo giuridicamente vincolante di assunzione. Simili atti, di natura politica e programmatica, non sono idonei a ingenerare un legittimo affidamento, anche a fronte del principio concorsuale di cui all’art. 97 Cost. Ne consegue l’esclusione di ogni responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., contrattuale ex art. 1218 cod. civ. ed extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., nonché della promessa del fatto del terzo ex art. 1381 cod. civ. L’interpretazione di tali accordi e la ricostruzione della fattispecie concreta sono rimesse al giudice del merito e non sono censurabili in cassazione senza specifica denuncia dei criteri ermeneutici.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, impiegati con contratti atipici presso una società a partecipazione pubblica regionale, avevano agito davanti al Trib. Palermo rivendicando il diritto all’assunzione. Fondavano la pretesa su un accordo del 29 novembre 2007, con cui la Regione aveva acquisito l’intero pacchetto azionario della società, e su alcuni verbali di incontro e di vertenza collettiva che, a loro avviso, garantivano la tutela dei livelli occupazionali anche dei lavoratori cosiddetti provvisori.

Il Tribunale aveva respinto la domanda, ravvisando la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183/2010 e, comunque, l’insussistenza dell’obbligo di assunzione, subordinato a una deliberazione della giunta mai adottata. La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la decisione. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo, che denunciava l’omessa pronuncia sulla inapplicabilità della decadenza, non coglie il decisum: la sentenza impugnata non riposa su una declaratoria di decadenza, ma afferma che nella specie è insussistente l’obbligo di assunzione in base alla documentazione acquisita.

Il secondo e il terzo motivo, incentrati sulla violazione dell’art. 1337 cod. civ. e del principio di affidamento, sono inammissibili. Essi involgono la ricostruzione della fattispecie concreta e l’interpretazione degli accordi, valutazione rimessa all’esclusivo dominio del giudice del merito, senza che siano mosse censure ai criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ. I motivi difettano inoltre di specificità, non riportando il contenuto degli atti negoziali né localizzandoli nel fascicolo, come imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

La Corte ribadisce che gli atti richiamati evocano solo un fenomeno negoziale in divenire, volto a sensibilizzare i vertici politico-amministrativi, e non un vincolo giuridico. Manca un’obbligazione a carico dell’amministrazione di procedere all’assunzione, con conseguente insussistenza dell’inadempimento e delle pretese risarcitorie.

Il quarto motivo, che deduce la violazione dell’art. 2043 cod. civ., è inammissibile perché non affronta il rilievo della corte territoriale sulla natura politica e programmatica degli atti e sul principio concorsuale. Il quinto motivo, sull’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., è inammissibile sotto più profili: non coglie il decisum, che nega in radice l’obbligo di assumere, e si scontra con la doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del d.l. n. 83/2012. Quanto all’omesso esame di documenti, il “fatto” rilevante ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. va inteso in senso storico-naturalistico, non coincidendo con gli elementi istruttori in quanto tali.

Il sesto motivo, sulla promessa del fatto del terzo ex art. 1381 cod. civ., è inammissibile per carenza di specificità: non riporta il contenuto degli atti dai quali desumere la promessa, né censura l’interpretazione sotto il profilo ermeneutico. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *