Spese di lite e fasi liquidabili: la decisione va liquidata (Cass. civ. Sez. II n. 8235 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione delle spese del giudizio di opposizione il giudice deve riconoscere il compenso anche per la fase decisionale, che integra una fase dell’attività difensiva e non può essere omessa per il solo fatto che la trattazione sia stata sommaria e senza note scritte. La relativa liquidazione va operata applicando la tariffa professionale vigente al momento della decisione, non quella previgente: il giudice che decide nel gennaio 2023 deve quindi applicare il d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022. L’omessa liquidazione di una fase e l’applicazione della tariffa superata integrano violazione di legge e, ove la motivazione non dia conto delle ragioni della scelta, anche difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, aveva svolto attività difensiva in favore di due imputati in un processo penale e aveva ottenuto il riconoscimento del credito per il recupero del compenso maturato. Il Tribunale di Firenze, decidendo sull’opposizione, aveva accolto l’opposizione del ricorrente e liquidato il compenso, quantificando le spese del giudizio di opposizione in euro 126 per compensi, con attribuzione di euro 63 alla fase di studio ed euro 63 alla fase introduttiva, oltre accessori.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del fatto che nulla era stato liquidato per la fase decisionale e che erano state applicate le tariffe previgenti. Il Ministero della giustizia si è costituito solo ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, denunciano la mancata liquidazione della fase decisionale sotto il profilo della violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55/2014, oltre che per difetto di motivazione ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. La Corte li ritiene fondati.
Il Tribunale aveva affermato che la liquidazione andava contenuta nei minimi tabellari in ragione del valore del decisum e della natura sommaria della fase decisionale, priva di note scritte. Nel dispositivo, però, aveva liquidato solo le fasi di studio e introduttiva, senza attribuire alcun compenso alla fase decisionale: una fase che, osserva la Corte, vi è stata e per la quale il compenso andava riconosciuto.
Il ragionamento del giudice di merito confonde quindi il piano della quantificazione con quello dell’an debeatur. La sommarietà della trattazione e l’assenza di note scritte possono incidere sulla misura del compenso, non legittimano l’azzeramento di una fase dell’attività difensiva effettivamente svolta.
Il terzo motivo attiene alla tariffa applicabile. Il Tribunale, liquidando nel gennaio 2023, ha utilizzato la tariffa previgente anziché quella modificata dal d.m. n. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022. La Corte richiama il principio già espresso da Cass. n. 19989/2021: rileva la tariffa vigente al momento della decisione, non quella antecedente.
Il ricorso è dunque accolto e l’ordinanza impugnata è cassata in relazione alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con riliquidazione delle fasi di studio e introduttiva e con liquidazione della fase decisionale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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