Estratto di ruolo e interesse ad agire ex art. 12 (Cass. civ. Sez. III n. 13615 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo proposta per invalidità della notifica della cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa, salvo che il debitore dimostri l’interesse ad agire nei termini delineati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021. Tale interesse sussiste solo se l’iscrizione a ruolo pregiudica la partecipazione a una procedura di appalto secondo il codice dei contratti pubblici, la riscossione di somme dovute dalla p.a. o la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a., con valutazione da effettuare al momento della pronuncia. La disposizione trova applicazione, per costante lettura nomofilattica, anche ai giudizi in corso. La doglianza di maturata prescrizione non può essere fatta valere in via di azione in difetto di minaccia attuale di esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di pace di Roma una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, venuta a conoscenza mediante stampa esplicativa. Il giudice rigettò l’azione nel merito. Proposto appello, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di secondo grado, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione.
Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gli enti intimati non hanno svolto difesa e il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. La questione centrale riguarda la sussistenza dell’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo per vizi della notifica della cartella.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, concernente la formazione del giudicato sostanziale sulla pronuncia di merito del Giudice di pace, è giudicato inammissibile. La Corte osserva che, avverso una decisione di merito impugnata, non si forma giudicato sostanziale sulla questione dell’interesse ad agire, che resta viva per effetto della proposizione dell’impugnazione e in assenza di pronuncia espressa sul punto in primo grado. Rileva, inoltre, che l’ente impositore, costituendosi in appello, aveva chiesto il rigetto per carenza di interesse.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente per connessione e dipendenza, sono dichiarati inammissibili. La Corte dà continuità alla pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite n. 26283 del 06/09/2022, richiamata dalle successive Cass. n. 21612 del 31.07.2024 e Cass. n. 31430 del 06.12.2024. Il principio affermato è che l’impugnazione dell’estratto di ruolo per invalidità della notifica della cartella esattoriale è inammissibile, salvo che il debitore dimostri l’interesse ad agire nei casi tassativi del citato art. 12, comma 4-bis.
La Corte precisa che tale disposizione si applica anche ai giudizi in corso e si estende alla riscossione delle entrate extratributarie, richiamando Cass. n. 10268/2023. Nel caso concreto la difesa della ricorrente non ha specificato alcun interesse sostanziale riconducibile alle ipotesi tipizzate. La pronuncia invocata a sostegno, Cass. n. 25639 del 25.09.2024, è ritenuta non pertinente per la diversità della fattispecie, essendovi in quella sede una esplicita affermazione dell’interesse a ricorrere sin dal primo grado.
Quanto alla doglianza di maturata prescrizione, la Corte esclude che possa farsi valere in via di azione in difetto di una minaccia attuale di esecuzione e sul presupposto della mera estrazione dell’estratto di ruolo, richiamando Cass. n. 31430 del 06.12.2024, Cass. nn. 7353/2022 e Cass. n. 13300/2024. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Nulla sulle spese, essendo gli intimati rimasti tali. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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