Legittimazione del consigliere comunale e ius ad officium nella procedura di riequilibrio (TAR Campania n. 1920 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consigliere comunale è legittimato a impugnare dinanzi al giudice amministrativo le deliberazioni del consiglio di appartenenza soltanto quando le censure investano la lesione di una propria situazione giuridica ovvero dello ius ad officium, cioè delle prerogative inerenti al mandato, quali il diritto all’informazione, alla documentazione e alla partecipazione consapevole alla seduta. Al di fuori di tali ipotesi, e in particolare per i vizi attinenti al contenuto intrinseco della deliberazione, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, non essendo il processo amministrativo aperto ai conflitti tra organi o componenti dello stesso ente. Nei casi in cui la violazione procedurale non venga contestata nel corso della seduta, ove il consigliere non proponga richieste di differimento o sospensione, la stessa non è rilevabile in sede giurisdizionale. Infine, la ricognizione dei debiti fuori bilancio inserita nel piano di riequilibrio non equivale al loro riconoscimento ai sensi dell’art. 194 TUEL.

Il Fatto

Il ricorrente, consigliere comunale di un ente locale, impugnava con ricorso introduttivo le delibere consiliari con cui erano state approvate le proposte di verifica degli equilibri di bilancio e di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, unitamente alla delibera di approvazione del relativo piano adottata nel febbraio 2025.

Deduceva la mancata disponibilità tempestiva del parere del Collegio dei Revisori a corredo delle proposte, la mancanza della motivazione rafforzata in caso di dissenso dalle valutazioni dell’organo di revisione, il tardivo deposito delle controdeduzioni del Responsabile finanziario e la violazione della disciplina regolamentare sui debiti fuori bilancio. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione e, in subordine, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in termini generali la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, richiamando la giurisprudenza secondo cui il controllo di legittimità non è fine a sé stesso, ma serve all’accertamento della pretesa sostanziale della parte. Da qui la necessità di distinguere la legittimazione a ricorrere dall’interesse ad agire e dalla legitimatio ad causam.

Con specifico riferimento ai consiglieri comunali, la legittimazione sussiste solo quando l’atto incida su un diritto del singolo, su una violazione procedurale del munus ovvero sullo ius ad officium. Sono richiamate le pronunce che escludono l’impugnabilità per motivi attinenti al contenuto intrinseco della deliberazione, a tutela del principio di collegialità e del rispetto della volontà della maggioranza.

Ne segue l’accoglimento dell’eccezione con riferimento al terzo e quarto motivo del ricorso introduttivo e a parte del secondo motivo dei motivi aggiunti. La legittimazione è invece riconosciuta per le censure sull’inosservanza dei termini di deposito della documentazione a supporto della delibera.

Nel merito, il secondo motivo del ricorso introduttivo è infondato: l’art. 243-bis, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 impone il parere dell’organo di revisione sulla delibera di approvazione del piano, non sulla proposta di ricorso alla procedura. Inoltre, dal verbale non risulta che il ricorrente abbia chiesto rinvio o sospensione della seduta, con conseguente irrilevanza del vizio procedurale.

Parimenti infondate le censure sui motivi aggiunti: il termine regolamentare va computato escludendo il dies a quo, e la ricognizione dei debiti ex art. 243-bis, comma 7, resta distinta dal riconoscimento ex art. 194 TUEL. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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