Sanzione paesaggistica parametrata alla normativa vigente al momento dell’atto (Cons. Stato n. 10087 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 per l’abuso edilizio su area paesaggisticamente vincolata si quantifica secondo la normativa vigente al momento dell’emanazione dell’atto impositivo. La valutazione di compatibilità dell’opera da sanare rispetto al regime di salvaguardia va operata alla data dell’esame della domanda di sanatoria. Tale criterio non viola il principio di irretroattività della legge, ma ne costituisce puntuale applicazione. Alla sanzione non si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981, poiché essa non ha carattere meramente afflittivo, ma anche riparatorio, in quanto alternativa alla rimozione dell’opera abusiva.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato nel 1995 domanda di sanatoria edilizia ai sensi della legge n. 724/1994 per un immobile di sua proprietà in area napoletana, corredandola con le ricevute di pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori. Con nota del 30.12.2015 il Comune di Napoli comunicava che la pratica era stata valutata positivamente, ma che occorreva versare la sanzione per impatto ambientale ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 2/2004 per complessivi € 14.341,45. Il ricorrente contestava la pretesa, sostenendo che il vincolo paesistico era stato imposto sull’area in epoca successiva alla realizzazione dell’immobile.

Il TAR Campania, con sentenza n. 5810/2020, rigettava il ricorso. L’appellante ha dedotto error in iudicando, violazione degli artt. 97 Cost. e 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, oltre a eccesso di potere. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato qualifica la prestazione pecuniaria come sanzione amministrativa connessa alla violazione delle disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici, allorquando essi siano sanabili. In sede di quantificazione, l’Amministrazione deve tener conto della normativa esistente a quella data.

Sul punto il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui “La valutazione della compatibilità dell’opera da sanare, rispetto al regime di salvaguardia garantito da un vincolo paesaggistico, deve essere valutata alla data dell’esame della domanda di sanatoria” (C.d.S., sez. VI, 15.2.2023, n. 1577). È dunque al momento dell’emanazione dell’atto che l’Amministrazione deve guardare per individuare la normativa di riferimento. Ciò non integra violazione del principio di irretroattività, ma ne rappresenta applicazione puntuale.

Il Collegio ritiene inconferente il richiamo dell’appellante alla legge n. 689/1981. Secondo il prevalente orientamento formatosi sull’art. 15 della legge n. 1497/1939, poi sostituito dall’art. 164 del d.lgs. n. 490/1999 e oggi dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, la sanzione pecuniaria si pone come alternativa alla sanzione reale della rimozione dell’opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica, con scelta rimessa all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo (Cons. Stato, sez. VI, n. 130 del 2020; sez. IV, n. 4109 del 2017).

Non si tratta dunque di sanzione meramente afflittiva, ma anche riparatoria, alternativa al ripristino dello status quo ante: essa è ragguagliata al danno arrecato e al profitto conseguito, e gli introiti sono destinati a interventi di salvaguardia e recupero dei valori ambientali. Da tali premesse la giurisprudenza esclude l’applicabilità della legge n. 689/1981, ritenendo la sanzione trasmissibile agli eredi e applicabile anche in assenza di dolo o colpa (CGA Regione Sicilia, n. 533 del 2021; Cons. Stato, sez. II, n. 6678 del 2020).

L’atto impugnato risulta pertanto immune dalle censure, avendo l’Amministrazione applicato correttamente la normativa vigente al momento della sua emanazione. L’appello è infondato e va rigettato, con compensazione delle spese per giusti motivi legati alla natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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