Spese di lite liquidate in misura inferiore ai minimi senza motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 21456 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice, in presenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione delle voci operate, così da consentire il sindacato di legittimità sulla conformità della liquidazione agli atti e ai parametri di legge. La liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 non può scendere al di sotto dei valori minimi, aventi carattere inderogabile in assenza di diversa convenzione tra le parti. La liquidazione deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, per consentire la verifica dei parametri utilizzati. L’onere motivazionale non impone di rispondere punto per punto a ogni singola indicazione della nota spese: è sufficiente una motivazione adeguata, dotata di senso logico e giuridico.

Il Fatto

La controversia trae origine da un giudizio di ottemperanza relativo al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente, procuratore antistatario della parte sostanziale, agisce in proprio avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, pronunciata in sede di rinvio dopo la cassazione di una precedente sentenza della C.T.R. del Lazio.

Il giudice del rinvio, a fronte di una nota spese che indicava per ciascun grado di giudizio importi comprensivi delle rispettive fasi e delle spese vive, ha liquidato le spese in misura fortemente ridotta: euro 250,00 per il giudizio di ottemperanza, euro 350,00 per il ricorso per cassazione ed euro 250,00 per il giudizio di rinvio, senza alcuna motivazione e solo in dispositivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente formula due motivi, trattati congiuntamente perché strettamente connessi. Con il primo deduce la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 75 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, per essersi il giudice discostato dalla nota spese e dai parametri medi senza motivazione. Con il secondo lamenta la violazione dell’art. 15 d.lgs. 546 del 1990, per avere omesso la distinzione della liquidazione per fasi, con importi complessivi inferiori ai minimi.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudice non può procedere a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, dovendo motivare l’eliminazione e la riduzione delle voci (Cass. Sez. 2 n. 4689 del 2018; Cass. Sez. 2 n. 727 del 2023). Tale indirizzo va però applicato in modo conforme ai requisiti di forma e contenuto della motivazione: gli artt. 132, comma 2, n. 4, e 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., interpretati alla luce dell’art. 111, comma 6, Cost., richiedono una motivazione concisa ma adeguata, senza che l’onere si traduca nel dovere di rispondere pedissequamente a ogni singola voce (Cass. Sez. 2 n. 22762 del 2023).

La Corte ribadisce poi che la liquidazione non può scendere sotto i valori minimi, inderogabili (Cass. Sez. 2 n. 9815 del 2023; Cass. Sez. 3 n. 19989 del 2021) e deve avvenire per ciascuna fase, per consentire la verifica dei parametri (Cass. Sez. 6 n. 19482 del 2018). Quanto alla tariffa applicabile, il giudice del rinvio deve riferirsi a quella vigente al tempo del giudizio di legittimità, con conseguente applicazione del d.m. 8 marzo 2018 n. 37 al giudizio di ottemperanza e del d.m. 13 agosto 2022 n. 147 al giudizio di legittimità e di rinvio.

Nel caso di specie il giudice del rinvio ha mal governato tali principi: ha liquidato importi complessivi inferiori ai minimi, senza motivazione, solo in dispositivo e omettendo di indicare il d.m. applicato e applicabile ratione temporis. La sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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