Spese legali nulle se sotto i minimi e senza voci distinte (Cass. civ. Sez. V n. 21455 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquidi i compensi professionali secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 non può scendere al di sotto dei valori minimi, che hanno carattere inderogabile. La liquidazione deve inoltre essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, così da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati e il rispetto delle relative tabelle. È pertanto nulla, per violazione dei minimi tariffari, la liquidazione che, per il doppio grado di giudizio, indichi un importo unitario senza distinzione né per grado né per fasi processuali.

Il Fatto

Il ricorrente impugna dinanzi alla Cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha liquidato in suo favore le spese di lite del doppio grado di giudizio in euro 200,00. La Regione Lazio e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate.

La questione arriva in legittimità perché il ricorrente assume che la somma riconosciuta sia lesiva dei minimi tariffari e che la mancata distinzione in voci renda impossibile verificare la correttezza della liquidazione. Con nota successiva al deposito, preso atto che dalla visualizzazione dei documenti non compariva la procura alle liti, già ritualmente depositata, il ricorrente ne ha curato la rideposizione per mero scrupolo materiale.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente formula un unico motivo, deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 2233 cod. civ., degli artt. 1-11 d.m. n. 55/2014 e delle tabelle allegate, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022, nonché degli artt. 15, comma 2-septies, e 17-bis, comma 9-bis, d.lgs. n. 546/1992. Il giudice di secondo grado avrebbe liquidato euro 200,00 per l’intero doppio grado, senza distinzione in voci.

La Corte ritiene il motivo fondato. Richiama anzitutto il principio secondo cui, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquidi secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, aventi carattere inderogabile (Cass. Sez. 2 n. 9815 del 2023; Cass. Sez. 3 n. 19989 del 2021; Cass. Sez. L n. 12537 del 2019; Cass. Sez. 2 n. 8561 del 2023).

La Corte ricorda inoltre che la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55/2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati e il rispetto delle relative tabelle (Cass. Sez. 6 n. 19482 del 2018; Cass. Sez. 6 n. 6306 del 2016, in relazione al previgente d.m. n. 140/2012).

Il giudice di secondo grado non ha fatto buon governo di tali principi: ha liquidato euro 200,00 per il doppio grado, ponendosi al di sotto dei minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 come aggiornato dal d.m. n. 147 del 2022, senza distinguere la liquidazione né per grado di giudizio né per fasi processuali. La sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *