Raddoppio termini accertamento e obbligo di denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 21458 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di cui agli art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 presuppone soltanto l’emersione di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione della denuncia penale, non la sua effettiva presentazione, restando irrilevanti gli esiti del procedimento penale e la circostanza che gli atti impositivi si fondino su elementi privi di rilevanza penale, salvo un uso pretestuoso o strumentale della disposizione. Il raddoppio non opera, invece, per l’IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. L’Amministrazione finanziaria non è tenuta ad allegare all’avviso di accertamento i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale. Integra infine la violazione del «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost. la motivazione totalmente mancante o meramente apparente, fondata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Il Fatto
Nei confronti di una società in accomandita semplice l’Agenzia delle entrate emetteva, per plurimi anni d’imposta, distinti avvisi di accertamento con cui contestava l’illegittima deduzione e detrazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, di costi ritenuti inesistenti, relativi a fatture emesse da due ditte. Contestualmente accertava, nei confronti dei soci, un maggior reddito di partecipazione ex art. 5 TUIR e una maggiore ripresa ai fini IRAP.
La società e i soci impugnavano gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, che, previa riunione dei ricorsi, li rigettava. La Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello e annullava gli atti impositivi. Avverso tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto la questione del raddoppio dei termini di accertamento. Richiamando la propria consolidata giurisprudenza, rileva che i termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, come modificati dall’art. 37 d.l. n. 223/2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (Sez. V n. 22337 del 2018).
Per il raddoppio è dunque sufficiente l’emersione degli elementi da cui deriva l’obbligo di denuncia, non la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 247 del 2011. Non rilevano i successivi esiti dell’accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo un uso pretestuoso o strumentale della norma, ipotesi non dedotta.
Nel caso concreto la comunicazione di reato era stata trasmessa dalla Guardia di Finanza alla Procura entro i termini di esercizio del potere accertativo per l’anno 2008. Tuttavia il raddoppio non opera, per lo stesso anno, riguardo all’IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
Quanto all’obbligo di allegazione, la Corte ribadisce che l’Amministrazione non deve allegare all’avviso i documenti richiamati, potendone riprodurre il contenuto essenziale ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973. Il motivo è fondato, poiché dall’atto e dal processo verbale di constatazione emergeva chiaramente il contenuto della contestazione.
Infine, sulla dedotta motivazione apparente, i giudici ricordano che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost. Nel caso di specie la motivazione è meramente apparente e stereotipata, non consentendo di cogliere la logica della decisione sulle presunzioni e sull’effettività delle prestazioni. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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