Spese di lite sotto i minimi tabellari e liquidazione equitativa in appello (Cons. Stato n. 6372 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulle spese di giudizio è espressione di ampia discrezionalità del giudice amministrativo. Tuttavia, a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, i parametri del D.M. n. 55/2014 non sono vincolanti nei minimi, ma il giudice che se ne discosti in modo apprezzabile deve indicarne i criteri. Resta fermo l’unico limite di legge dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata di un importo manifestamente inferiore ai valori tabellari lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE, e va riformata in appello.

Il Fatto

Il ricorrente in primo grado aveva ottenuto dal TAR Sardegna l’accoglimento del ricorso, con ordine al Ministero di attribuire la carta elettronica per il docente e accredito di euro 2000,00. Il giudice di prime cure aveva però liquidato le spese di lite in soli 400,00 euro.

La parte appellante, a mezzo del difensore antistatario, ha impugnato la sentenza nella sola parte relativa alla refusione delle spese, ritenendo l’importo simbolico e non conforme ai minimi tariffari del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018, chiedendo la riforma con liquidazione di euro 1.355,00. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità del TAR in materia di spese e della possibilità di compensazione per giusti motivi, richiamando la giurisprudenza della Sezione (n. 169/2025) e l’Ad. Plen. n. 8/2007. Sul piano sostanziale, però, una volta disposta la condanna, il giudice deve confrontarsi con i parametri del D.M. n. 55/2014 e con i criteri degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato il vincolo legale della inderogabilità dei minimi già previsto dalla legge n. 794/1942, ma i parametri ministeriali restano il riferimento, con facoltà di scostamento purché motivato. I decreti attuativi vanno letti in senso conforme alle disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza di cui agli artt. 2, 3 e 41 Cost.

Da qui la regola operativa: in caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione tabellari, il giudice deve indicare i criteri della liquidazione. Unico limite normativo residuo è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta le somme simboliche non consone al decoro della professione.

Nella fattispecie il TAR si era limitato a richiamare il criterio di soccombenza e a ridurre l’importo in ragione del preteso carattere seriale della controversia, senza argomentare sulla quantificazione. La serialità, osserva il Collegio, non giustifica la riduzione, potendo anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione che persevera in un contegno illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.

La liquidazione immotivata di un importo inferiore ai parametri viene quindi ritenuta lesiva dell’effettività della tutela giurisdizionale, presidiata dagli artt. 24 e 113 Cost., dall’art. 47 CDFUE e dalle fonti europee e convenzionali. Per l’effetto devolutivo dell’appello, il Collegio procede a nuova liquidazione equitativa delle spese di primo grado in euro 800,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’appello è accolto solo in parte; le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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