Liquidazione simbolica delle spese di lite illegittima nel contenzioso seriale (Cons. Stato n. 6371 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema di liquidazione del compenso professionale, dopo l’abrogazione delle tariffe ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, non conosce più il vincolo legale dell’inderogabilità dei minimi tariffari. I parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, restano il riferimento per la liquidazione giudiziale delle spese, ma il giudice può discostarsene con motivazione. Lo scostamento apprezzabile e rilevante rispetto ai limiti di oscillazione tabellari impone l’indicazione dei criteri seguiti. Unico limite di legge è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivatamente inferiore ai parametri, fondata sul solo carattere seriale del contenzioso, lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE, e non è giustificata dalla serialità, che semmai aggrava la responsabilità dell’amministrazione che perseveri in un contegno già riconosciuto illegittimo.

Il Fatto

Il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso di un docente, aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’attribuzione della Carta elettronica con accredito di 2.500,00 euro. Lo stesso TAR, in applicazione del criterio di soccombenza, aveva però liquidato le spese di lite in soli 400,00 euro, “in considerazione del carattere seriale della controversia”.

Il difensore, dicharato antistatario, ha impugnato la sentenza nella sola parte relativa alla refusione delle spese, prospettando la violazione dei minimi tabellari e deducendo la lesione del decoro professionale, dell’effettività della tutela e del giusto processo. Ha chiesto la riforma della statuizione con condanna del Ministero al pagamento di 1.189,00 euro. Si è costituita l’amministrazione intimata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata della Sezione sulla discrezionalità del giudice nella statuizione sulle spese e sulla possibilità di compensazione per giusti motivi. Quando però il TAR abbia disposto la condanna, esso è tenuto a regolare le spese secondo i parametri generali e i valori medi tabellari, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 9, comma 1, della legge n. 27/2012 ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate; l’art. 13 della legge n. 247/2012 prevede che il compenso, in difetto di patto scritto, sia liquidato dal giudice con riferimento ai parametri ministeriali. Da qui la conclusione che non sussiste più il vincolo della inderogabilità dei minimi tariffari proprio del previgente sistema, ma i parametri del D.M. n. 55/2014 restano il riferimento, con facoltà di discostarsene motivatamente.

In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti tabellari, il giudice deve indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione. Il solo limite di legge è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta somme simboliche non consone al decoro della professione. Le previsioni dei decreti ministeriali invocate dall’appellante vanno lette in senso conforme alle fonti primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2 e 41 Cost.

Il Collegio perviene così al punto decisivo: la liquidazione immotivata in misura manifestamente inferiore alle previsioni tariffarie non integra di per sé violazione di legge, ma la carenza di motivazione, nel caso concreto, incide sull’effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE. Il TAR si è limitato a richiamare la soccombenza e la serialità senza argomentare sulla quantificazione. La serialità non giustifica la riduzione, perché semmai aggrava la responsabilità dell’amministrazione che persevera in un contegno già riconosciuto illegittimo, in contrasto con la leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.

L’appello è dunque accolto in parte: in riforma della sentenza, la condanna alle spese del primo grado è rideterminata in 800,00 euro, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto della difficoltà e dell’impegno richiesti. Le spese del grado di appello sono compensate, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda.

Nota della Redazione

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