L’accollante del debito TARI non è legittimato a impugnare l’avviso di pagamento notificato al conduttore detentore (Cass. civ. Sez. 5 n. 8436 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di accollo negoziale del debito d’imposta, l’accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma resta obbligato solo in forza del titolo negoziale, con effetti limitati alle parti. Ne consegue che, in materia di TARI, ove il presupposto impositivo si realizzi in capo al conduttore detentore dell’immobile, il proprietario locatore che abbia accollato il debito non è legittimato a impugnare l’avviso di pagamento notificato all’unico soggetto passivo, difettando in capo a lui la qualità di destinatario dell’atto o di parte del rapporto tributario. L’accollo interno, non liberatorio, non determina successione nel lato passivo dell’obbligazione tributaria, restando irrilevante nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Il Fatto
Una società, proprietaria di un immobile concesso in locazione a un’amministrazione militare, aveva ricevuto, quale concessionaria per la riscossione dei tributi, la notifica di un avviso di pagamento relativo alla TARI dovuta per l’anno 2020 da parte di un’altra società, conduttrice dell’immobile. La proprietaria, tuttavia, aveva impugnato l’avviso, sostenendo l’illegittimità della liquidazione basata su una variazione di categoria tariffaria non corrispondente alla destinazione d’uso del bene.
La Commissione Tributaria Provinciale e, successivamente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania avevano accolto le ragioni della società, riconoscendole la legittimazione ad agire. Avverso la sentenza d’appello, la concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto di legittimazione attiva della contribuente, non essendo quest’ultima il soggetto passivo del tributo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando come la censura fosse incentrata su una violazione di legge e non su un vizio di motivazione, rendendo così applicabile il disposto dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Ha poi scrutinato il primo motivo, concernente la nullità della sentenza per violazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., dell’art. 8 della legge n. 212/2000, dell’art. 1273 cod. civ. e dell’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013, ritenendolo fondato.
Il percorso argomentativo prende le mosse dalla natura dell’accollo del debito d’imposta. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, l’accollo negoziale, con cui una parte si obbliga a tenere indenne l’altra dalle pretese fiscali, è rilevante esclusivamente tra le parti. Ciò implica che l’amministrazione finanziaria non possa esercitare i propri poteri nei confronti dell’accollante, ma solo verso l’accollato, che resta l’unico soggetto passivo del tributo. L’accollo, pertanto, realizza un’assunzione del debito in senso solo economico, senza incidere sull’obbligazione originaria, né determina una successione nel lato passivo del rapporto, a differenza dell’accollo esterno.
A sostegno di tale conclusione, la Corte richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 28162 del 2008 e dalle Sezioni Unite n. 6882 del 2019, che hanno ribadito la concezione soggettiva della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.. In tale ottica, il sacrificio economico derivante dal pagamento del tributo deve essere effettivamente e definitivamente sopportato dal soggetto alla cui capacità contributiva si riferisce l’obbligazione, con la conseguenza che non è ammesso che un soggetto possa accollarsi il carico contributivo altrui. La Corte precisa che tale impostazione non è stata rimeditata nemmeno dopo l’entrata in vigore dell’art. 8 dello Statuto del Contribuente, che ammette l’accollo non liberatorio, ma non ne modifica la natura di patto interno.
Applicando tali princìpi alla fattispecie, la Corte osserva come il presupposto impositivo della TARI si realizzi in capo a chi ha la detenzione o l’occupazione dell’immobile, e non già al proprietario. Nel caso di specie, il rapporto tributario era radicato in capo alla società conduttrice, unica destinataria dell’avviso di pagamento e unico soggetto passivo ai sensi dell’art. 1, commi 641 e 642, della legge n. 147/2013. La società proprietaria, pur avendo accollato il debito, non era parte del rapporto controverso e, pertanto, non poteva vantare la legittimazione ad impugnare l’atto impositivo.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità dei princìpi elaborati in tema di imposta di registro con riguardo alla responsabilità del notaio, rilevando come in quel caso la legittimazione discenda da un’espressa previsione normativa di responsabilità solidale, assente nell’ipotesi dell’accollo tributario. Per queste ragioni, la Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso per difetto di legittimazione attiva della società, compensando integralmente le spese di ogni grado di giudizio.
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Nota della Redazione
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