Vittime del dovere: status imprescrittibile ma ratei prescrittibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2664 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, ha natura di status, con la conseguenza che è imprescrittibile l’azione volta al suo accertamento. Non sono invece imprescrittibili i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: i singoli ratei delle prestazioni assistenziali si prescrivono secondo le regole generali. In tema di rivalutazione automatica dell’assegno vitalizio mensile, il diritto sulle somme non riscosse né messe a disposizione dell’avente diritto è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale, presupponendo quest’ultima la liquidità del credito. Sulle somme dovute a titolo di prestazioni assistenziali e previdenziali sono dovuti rivalutazione e interessi, quale componente essenziale dell’obbligazione.

Il Fatto

Il ricorrente, brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, presentava al Ministero dell’Interno istanza di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ai sensi dell’art. 1, commi 562-565, della legge 23/12/2005, n. 266. L’Amministrazione rigettava l’istanza. L’interessato impugnava il diniego davanti al Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, che accoglieva la domanda.

La Corte d’Appello di Ancona, sezione lavoro, respingeva il gravame del Ministero con la sentenza n. 143/2023. Il Ministero proponeva allora ricorso per cassazione su tre motivi, incentrati sulla prescrittibilità del diritto e sul cumulo tra rivalutazione e interessi. La questione approdava così alla Corte Suprema.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché logicamente connessi, sono infondati. La Corte richiama il proprio diritto vivente: la condizione di vittima del dovere ha natura di status, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento, ma non dei benefici economici che su di essa si fondano, quali i ratei delle prestazioni assistenziali. Vengono richiamate Cass. n. 17440 del 2022 e Cass. n. 3868 del 2023.

Ne deriva che possono prescriversi i singoli ratei, ma non il diritto all’accertamento dello status. La Corte distingue nettamente il piano sostanziale dell’accertamento da quello dei profili economici consequenziali.

Sul versante economico, in tema di benefici per le vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell’assegno vitalizio mensile, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 407 del 1998, è soggetto, quando le somme non siano state poste in riscossione né messe a disposizione dell’avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, poiché quest’ultima presuppone la liquidità del credito, intesa quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa. La Corte richiama Cass. n. 18309 del 2020.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non deducendo il ricorrente di aver proposto la questione in appello né indicando dove e come l’avrebbe sottoposta al giudice di secondo grado; non potendosi desumere dalla sentenza impugnata la formazione del giudicato. Il motivo sarebbe comunque infondato, poiché sulle somme dovute a titolo di prestazioni assistenziali e previdenziali sono dovuti rivalutazione e interessi, componente essenziale dell’obbligazione, secondo Cass. n. 11013 del 2022.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese, oltre all’applicazione degli art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., per il pagamento di un’ulteriore somma in favore della controparte e della sanzione alla Cassa delle Ammende. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché l’obbligo non opera nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate per la loro qualità soggettiva mediante la prenotazione a debito, come affermato dalle Sezioni Unite n. 26280 del 2013 e da Cass. n. 5955 del 2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *