Recesso ad nutum nullo nel contratto a progetto per contrarietà ratione temporis (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18365 del 05.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di collaborazione a progetto, la clausola che attribuisce a ciascuna parte la facoltà di recesso ad nutum prima della scadenza del termine è nulla quando contrasti con l’art. 67, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 nel testo vigente al momento della stipula, come sostituito dall’art. 1, comma 23, lett. d), legge n. 92/2012, che ammette il recesso anticipato del committente solo per giusta causa o in presenza di oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore. La disciplina sopravvenuta non può essere derogata dal regolamento individuale, né applicata retroattivamente in senso favorevole al committente. Il giudice di merito che riconosca efficacia al recesso ad nutum, senza accertare la giusta causa, viola la norma ratione temporis applicabile e la relativa censura è ritualmente proposta in cassazione.

Il Fatto

Il collaboratore aveva convenuto in giudizio la società committente, ottenendo un decreto ingiuntivo per il compenso del rapporto di collaborazione a progetto, deducendo la permanenza del rapporto fino ad aprile 2015. La società si era opposta.

La Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello, aveva revocato il decreto e riconosciuto al collaboratore solo quattro mensilità, pari a ottomila euro, oltre accessori, per il periodo fino al recesso comunicato dalla committente con raccomandata del 7 luglio 2014. La Corte territoriale, pur rilevando che la committente non aveva provato la giusta causa di recesso, aveva dato rilievo alla clausola contrattuale che ammetteva il recesso ad nutum con preavviso di novanta giorni, compensando integralmente le spese per la condotta processuale del collaboratore, ritenuta contraria al dovere di lealtà.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha censurato la sentenza per errata applicazione della disciplina sul recesso nel contratto a progetto, assumendo che il giudice di merito avesse fatto riferimento a un testo normativo diverso da quello vigente alla data di stipula del contratto, risalente al 28 febbraio 2013.

La Suprema Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi. La Corte d’appello, dopo aver escluso la prova della giusta causa, ha riconosciuto efficacia al recesso ad nutum previsto nel contratto individuale. Tuttavia la norma vigente ratione temporis non ammetteva alcuna deroga di questo tipo.

Il testo dell’art. 67 d.lgs. n. 276/2003, come sostituito dall’art. 1, comma 23, lett. d), legge n. 92/2012, consentiva alle parti di recedere prima della scadenza solo per giusta causa, riconoscendo al committente la sola ulteriore ipotesi dei profili oggettivi di inidoneità professionale del collaboratore, e al collaboratore il recesso con preavviso quando previsto dal contratto. La clausola negoziale che attribuiva il recesso ad nutum era dunque radicalmente nulla, perché contraria alla legge in vigore all’epoca della conclusione del contratto.

La Corte ha inoltre precisato che l’abrogazione della disciplina dei contratti a progetto, intervenuta con il d.lgs. n. 81/2015, opera solo per il futuro, continuando le disposizioni previgenti ad applicarsi ai contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto. Ne deriva la conferma dell’applicabilità della disciplina dell’art. 67 alla fattispecie.

Accolti il primo e il secondo motivo, il terzo resta assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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