La natura specialistica della prestazione determina l’assoggettamento al contributo ENPAM (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6126 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo previdenziale di cui all’art. 1, comma 39, legge n. 243/2004 è dovuto in relazione a tutte le prestazioni che presentino i requisiti della natura specialistica, dello svolgimento in regime di libero professionale e dell’erogazione da parte di soggetti operanti in regime di accreditamento con il SSN. Tali condizioni sono necessarie e sufficienti per l’assoggettamento al contributo, il quale prescinde dall’ambiente in cui la prestazione è resa, che può essere ambulatoriale o ospedaliero, come nel caso dei PACC, percorsi ambulatoriali complessi e coordinati, e della chirurgia ambulatoriale di tipo “H”. La sottoposizione al contributo non dipende, infatti, dal contesto organizzativo ma dalla natura intrinseca della prestazione, e l’aliquota del 2% è calcolata sul fatturato al netto dei costi di struttura, già considerando la componente organizzativa.
Il Fatto
La società, società di gestione di strutture di ricovero e cura accreditate con il Servizio sanitario nazionale, impugnava la richiesta della Fondazione ENPAM di versare il contributo di cui all’art. 1, comma 39, legge n. 243/2004 per il fatturato relativo a prestazioni riconducibili ai PACC e alla chirurgia ambulatoriale di tipo “H”. La società sosteneva che tali prestazioni avessero natura ospedaliera e non specialistica e non fossero, quindi, soggette al contributo.
Sia il Tribunale di Roma sia la Corte d’Appello di Roma avevano respinto le domande della società, la quale proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando, tra l’altro, un difetto di motivazione e una erronea interpretazione della normativa e della Delibera regionale che disciplinava le prestazioni in questione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132 c.p.c. per un asserito difetto di motivazione. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata presenta una motivazione “graficamente esistente”, esauriente e legata ai motivi di appello, che enuncia i principi di diritto ritenuti risolutivi, assicurando il minimo costituzionale dovuto. La censura, pertanto, si risolveva in una critica al ragionamento giuridico, non deducibile come vizio di motivazione dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che limita la deducibilità del vizio ai soli casi di motivazione apparente o del tutto inidonea.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’obbligo contributivo sussiste in presenza di tre condizioni: la natura specialistica della prestazione, il suo svolgimento in forma libero professionale e l’erogazione da parte di soggetti accreditati con il SSN. Questi elementi, definiti “condizioni necessarie e sufficienti”, non richiedono che la prestazione sia resa in un determinato ambiente. La Corte ha quindi affermato che la natura della prestazione è il criterio dirimente, non il luogo di erogazione, che può essere anche ospedaliero, come nei PACC o nel day hospital, senza che ciò configuri un’ipotesi di esclusione dal contributo.
La Corte ha inoltre richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui il contributo grava sul fatturato della società accreditata, terza rispetto al medico che beneficia della tutela previdenziale, e ha escluso qualsiasi contrasto con i principi costituzionali, valorizzando la funzione di riequilibrio del sistema, in quanto la contribuzione colpisce il risultato economico dell’attività organizzata dall’imprenditore.
Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile in quanto rivolto contro un’argomentazione del giudice di merito non decisiva ai fini della decisione. La Corte ha ribadito che la sentenza si fonda sulla natura specialistica delle prestazioni, sicché le censure al richiamo del protocollo tra ENPAM e AIOP, in quanto relative a un passaggio motivazionale ad abundantiam, non potevano avere alcuna influenza sul dispositivo.
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Nota della Redazione
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