Accertamento del socio di società a ristretta base: autonomia del giudizio dal processo della società (Cass. civ. Sez. 5 n. 10447 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione da parte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa dell’avviso di accertamento del proprio maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall’impugnazione, da parte della società, dell’avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari. Non ricorrono pertanto i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio relativo al socio fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce quello relativo alla società, non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato. Resta ferma la facoltà del giudice di disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. quando quello relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica tra i due rapporti, con estensione degli effetti riflessi del giudicato e risoluzione dell’eventuale conflitto tra giudicati ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, socio al 50% di una società a ristretta base partecipativa, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, contestando l’omessa presentazione della dichiarazione in relazione a un reddito di capitale costituito dalla quota di utili extracontabili, presuntivamente distribuiti, accertati in capo alla società.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L’Agenzia proponeva appello e la Commissione tributaria regionale rigettava il gravame, recependo acriticamente la sentenza di annullamento dell’accertamento emesso nei confronti della società, pronunciata da altra CTR. L’Agenzia ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sul vizio di motivazione e sull’insufficienza degli elementi presuntivi posti a fondamento dell’accertamento, ritenendoli fondati in quanto la CTR aveva recepito la decisione favorevole alla società senza considerare che tale pronuncia, nelle more del giudizio, era già stata cassata con rinvio da questa Corte.
La Corte ha chiarito che il giudizio instaurato dal socio avverso l’accertamento del proprio reddito di partecipazione è autonomo e indipendente da quello concernente la società, in ragione della diversità soggettiva dei rapporti tributari. Ne consegue che non è configurabile alcuna sospensione necessaria del procedimento, né un effetto caducante automatico della pretesa nei confronti del socio a seguito dell’annullamento dell’avviso emesso nei confronti della società.
Il giudice può tuttavia disporre la sospensione facoltativa del giudizio relativo al socio quando la sentenza riguardante la società non sia passata in giudicato, in considerazione della pregiudizialità tecnica tra i rapporti derivante dalla comunanza dei presupposti fattuali. In tal caso, gli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio concernente la società si estendono a quello relativo al socio, con risoluzione dell’eventuale conflitto di giudicati secondo l’art. 336, secondo comma, c.p.c.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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