Cessioni intracomunitarie, la mancata iscrizione al VIES non fa venir meno l’esenzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 13455 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessioni intracomunitarie, la mancata iscrizione dell’impresa cessionaria nel registro VIES non costituisce indizio dell’inesistenza dell’operazione. Ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA, rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali dell’operazione, salvo i casi di frode. L’obbligo per l’acquirente di disporre di un numero di identificazione IVA, o di essere iscritto al sistema VIES, non è annoverato tra le condizioni sostanziali della cessione intracomunitaria, elencate esaustivamente dall’articolo 138 della direttiva IVA.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione l’IVA sull’imponibile corrispondente alle operazioni intracomunitarie effettuate nell’anno d’imposta 2011, poiché il contribuente non era ricompreso nell’archivio VIES. La Commissione tributaria regionale, ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado, rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado. Secondo i giudici di appello, la mancata iscrizione nell’archivio VIES non faceva venir meno la qualifica di soggetto passivo IVA e la conseguente esenzione per l’operazione intracomunitaria.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 27 del d.l. n. 78 del 2010 e 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, sostenendo che l’iscrizione al VIES rappresentasse un requisito sostanziale, rilevante anche per il contrasto alle frodi. L’Agenzia contestava inoltre l’applicabilità della speciale sanatoria e manifestava di non condividere l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia UE nella causa C-21/16.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio già espresso nella propria giurisprudenza (Cass. n. 10006/2018), successivamente ribadito da Cass. n. 25651/2018 e n. 12822/2021. La mancata iscrizione nel registro VIES non costituisce indizio dell’inesistenza dell’operazione, in quanto, conformemente alla giurisprudenza unionale, rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali, salvi i casi di frode.
La Suprema Corte ha ripercorso il ragionamento della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2017, causa C-21/16. Né l’art. 138 della direttiva 2006/112/CE, né la giurisprudenza della Corte menzionano, tra le condizioni sostanziali della cessione intracomunitaria, l’obbligo per l’acquirente di disporre di un numero di identificazione IVA o di essere iscritto al VIES. La definizione di soggetto passivo rileva esclusivamente in relazione allo svolgimento di un’attività economica, senza che tale qualità sia subordinata al possesso di un numero identificativo.
La Corte ha quindi escluso che l’amministrazione finanziaria possa negare l’esenzione per il solo motivo della mancata iscrizione al VIES, allorché non sussistano seri indizi di frode e sia dimostrato che le condizioni sostanziali dell’esenzione sono soddisfatte. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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