Difetto di legittimazione dell’amministratore di fatto ad impugnare l’avviso intestato alla società (Cass. civ. Sez. 5 n. 936 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo che non reca alcuna pretesa tributaria nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente a una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neppure al fine di negare la qualità o il potere rappresentativo in ragione dei quali la notifica è stata effettuata. Il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L’interesse dell’amministratore di fatto a impugnare l’avviso non può desumersi dalla mera esposizione a future responsabilità per violazioni imputabili alla società, che vanno accertate dall’Ufficio con atto specifico. In mancanza di spendita del nome dell’ente, il ricorso è inammissibile e la sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un soggetto, quale amministratore di fatto di una società, un avviso di accertamento intestato esclusivamente alla società stessa, con il quale era recuperato a tassazione un maggior imponibile ai fini Iva, Ires e Irap per l’anno d’imposta 2014. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo non dimostrata la qualità di amministratore di fatto.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia confermava la decisione, reputando non sufficienti e convincenti le argomentazioni dell’Ufficio. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla nullità per apparenza della motivazione, sulla violazione dell’art. 654 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e sull’omessa valutazione complessiva degli indizi.
La Motivazione della Corte
La Corte prescinde dall’esame dei singoli motivi di ricorso e rileva d’ufficio, trattandosi di questione preliminare attinente alla legitimatio ad causam, che l’atto impositivo era stato emesso esclusivamente a carico della società e notificato alla persona fisica nella sola qualità di amministratore di fatto. Il destinatario della notifica non era, quindi, il destinatario della pretesa creditoria, che restava integralmente riferita all’ente.
Dagli atti processuali, conformemente alla procura al difensore, emerge che il contribuente ha agito in nome proprio, senza spendere il nome della società né allegare l’esercizio di un potere di rappresentanza, potere della cui mancanza anzi deduceva, incentrando su tale carenza le proprie difese. La Corte ne trae la conseguenza che il ricorso introduttivo sia stato proposto da un soggetto non legittimato, con conseguente inammissibilità del ricorso originario.
La decisione dà continuità al principio già affermato da Cass. n. 12864/2024, richiamato altresì Cass. n. 26702/2022, che esclude la legittimazione dell’amministratore di fatto a impugnare l’atto impositivo rivolto alla società, spettando la rappresentanza legale di questa esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge.
La Corte chiarisce che l’interesse del presunto amministratore non può trarsi neppure dall’esposizione a future azioni di responsabilità o all’irrogazione di sanzioni, perché dette ipotesi trovano fonte nella violazione di obblighi inerenti alla carica e presuppongono un atto specifico dell’Ufficio, avverso il quale l’interessato potrà difendersi, anche negando la qualità.
Il rilevato difetto di legittimazione determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso e assorbimento dei motivi; le spese sono integralmente compensate per il rilievo officioso dell’inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 382 c.p.c. – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza
- Art. 654 c.p.c. – Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione