Mancata trasmissione del contratto nel termine di quindici giorni: archiviazione legittima e non necessita di preavviso (TAR Puglia n. 696 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione, la mancata trasmissione del contratto di soggiorno sottoscritto con il datore di lavoro entro il termine perentorio di quindici giorni dalla firma costituisce causa ostativa, espressamente e testualmente prevista dall’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il conseguente provvedimento di diniego o di archiviazione dell’istanza ha natura vincolata, con la conseguenza che non è dovuto il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e che la motivazione, anche se sintetica, è legittima se conforme al dato normativo. La mancata trasmissione non può essere superata in assenza di allegazione di cause di forza maggiore o di circostanze non imputabili al lavoratore.

Il Fatto

Una cittadina straniera presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia – Prefettura di Foggia, con provvedimento del 25.04.2026, ne disponeva l’archiviazione adducendo la “mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (art. 22 co. 5ter e 6 del d.lgs. 286/1998)”.

Avverso tale atto la ricorrente proponeva ricorso, deducendo tre motivi: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, la manifesta ingiustizia e l’erroneità della motivazione. L’Amministrazione si costituiva in giudizio senza svolgere difese sostanziali. All’udienza camerale del 04.06.2026, nessuna delle parti compariva e la causa veniva trattenuta in decisione per la definizione in forma semplificata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Dall’esame degli atti processuali è emerso che l’istanza era stata presentata il 09.04.2026, che il contratto di soggiorno era stato sottoscritto digitalmente dal datore di lavoro in data 25.04.2026 e che la trasmissione all’Amministrazione era avvenuta in pari data, ossia con un giorno di ritardo rispetto al termine normativamente previsto di quindici giorni, scadente in giorno non festivo.

La sentenza ha osservato che l’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 qualifica espressamente la mancata trasmissione del contratto nel termine di quindici giorni come causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno. Trattandosi di un’ipotesi di diniego vincolato, la norma esclude la necessità di attivare le garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non essendo configurabile alcuno spazio di valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Quanto alla motivazione, il Collegio l’ha ritenuta pienamente rispondente al dato normativo e quindi corretta ed esaustiva, benché sintetica.

Per tali ragioni il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità in fatto della vicenda. Dalla manifesta infondatezza della domanda è conseguita, altresì, in via definitiva, la reiezione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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