Regolazione delle spese anche se soccombe un’amministrazione statale (C.G.A.R.S. n. 409 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in caso di soccombenza di un’amministrazione dello Stato e di vittoria di un privato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, trova applicazione il principio della soccombenza e va disposta la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese a favore del pertinente capitolo del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa. L’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 non esclude le parti processuali pubbliche e impone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. L’ammissione al patrocinio e la regolazione delle spese tra le parti sono istituti distinti e complementari: la liquidazione al difensore e la condanna della parte soccombente servono al recupero delle somme anticipate dall’erario.
Il Fatto
Con la sentenza n. 1888 del 2024 il TAR Sicilia ha dichiarato cessata la materia del contendere in un ricorso proposto da un cittadino straniero, condannando il Ministero dell’Interno alle spese in applicazione della soccombenza virtuale. Il capo relativo alle spese è stato poi corretto con decreto collegiale del medesimo TAR.
Il Ministero ha proposto due appelli: il primo avverso la sentenza, il secondo avverso il decreto di correzione. In entrambi ha dedotto la violazione degli artt. 82 e 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che, in caso di soccombenza di un’amministrazione statale e di vittoria di un privato ammesso al patrocinio, non potrebbe aversi regolazione delle spese. La parte appellata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce gli appelli, proposti avverso la medesima sentenza. Esamina l’unico motivo comune, incentrato sulla pretesa incompatibilità tra ammissione al patrocinio e condanna alle spese.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 disciplina la liquidazione di onorario e spese al difensore. L’art. 131 regola gli effetti dell’ammissione, distinguendo spese prenotate a debito e spese anticipate dall’erario. L’art. 133 impone che il provvedimento di condanna disponga il pagamento in favore dello Stato. L’art. 134 prevede il diritto di rivalsa dello Stato quando il recupero non sia avvenuto.
Da queste disposizioni il Collegio ricava che liquidazione e condanna alle spese non sono sovrapponibili, ma complementari: la condanna serve al recupero in favore dell’erario delle somme anticipate al difensore.
Il C.G.A.R.S. prende posizione sull’orientamento della Cassazione richiamato dall’appellante, formatosi con esclusivo riferimento al processo civile. Secondo tale indirizzo, in caso di soccombenza di un’amministrazione statale, non vi sarebbe luogo alla regolazione delle spese. Il Collegio ritiene di non seguirlo, perché l’art. 133 non contiene alcuna esclusione in favore di parti processuali pubbliche.
La conclusione trova conforto nel principio di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa, dotata di bilancio autonomo ai sensi dell’art. 20 della legge n. 205 del 2000. L’appello è dichiarato infondato: non si spiega per quali ragioni l’art. 133 non dovrebbe applicarsi ai giudizi amministrativi in cui soccomba un’amministrazione statale. Gli appelli sono respinti; nulla per le spese del grado, stante la mancata costituzione dell’appellata.
Nota della Redazione
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